Art. 3.
    In  caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi,
di decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute,
ovvero  nei  casi  di  cui  all'art. 3,  punto  12,  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 117/2000,  concernenti i componenti
elettivi,  nelle  commissioni  giudicatrici  subentra  il docente non
eletto che abbia riportato il maggior numero di voti.