Art. 4.
    Dal  giorno  successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale   del   decreto   rettorale  di  nomina  della  commissione
giudicatrice    decorre   il   termine   previsto   dall'art. 9   del
decreto-legge  21 aprile  1995,  n. 120, convertito con modificazioni
dalla  legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore,
da  parte  dei  candidati,  di  eventuali  istanze di ricusazione dei
commissari.  Decorso  tale  termine  e, comunque, dopo l'insediamento
della  commissione  non  sono  ammesse  istanze  di  ricusazione  dei
commissari.