Art. 11.
                       Valutazione dei titoli
    1.   Saranno  valutati  dalla  commissione  esaminatrice  di  cui
all'articolo  7,  comma  1, lettera a), i titoli dei soli concorrenti
che abbiano sostenuto entrambe le prove scritte.
    2.   La  commissione  provvedera'  alla  valutazione  dei  titoli
assegnando   a   ciascun   concorrente   un  punteggio,  espresso  in
trentesimi, fino ad un massimo di 10/30i, cosi' ripartiti:
      a.  durata  e  qualita'  del  servizio  militare  prestato,  da
valutare  in  base  alla documentazione matricolare e caratteristica:
fino a 6 punti;
      b. titolo di studio: fino a 2 punti;
      c. eventuali altri titoli e benemerenze: fino a 2 punti.
    3.  La Commissione comunichera' al Comando Generale dell'Arma dei
carabinieri  --  Centro  Nazionale  di  Selezione  e  Reclutamento --
Ufficio  reclutamento e concorsi i nominativi del personale del ruolo
ispettori   dell'Arma   dei   carabinieri  dalla  cui  documentazione
caratteristica,  redatta  in forma di rapporti informativi, sia stato
rilevato  il  difetto  del  requisito  della  qualita'  del  servizio
prestato  nell'ultimo  biennio, di cui al precedente art. 3, comma 1,
lettera c.
    Detto  personale  sara'  escluso  dal  concorso  dalla  Direzione
Generale  per  il  personale  militare,  indipendentemente dall'esito
delle  prove  scritte  di  cui all'articolo 10, sostenute prima della
valutazione dei titoli da parte della Commissione.
    4.  I  titoli  di  merito  dovranno essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine  di presentazione delle domande e, qualora non
desumibili   dalla   documentazione   matricolare  e  caratteristica,
dovranno  essere espressamente dichiarati nella domanda, unitamente a
tutti gli elementi utili alla loro valutazione.