Art. 11. Valutazione dei titoli 1. Saranno valutati dalla commissione esaminatrice di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), i titoli dei soli concorrenti che abbiano sostenuto entrambe le prove scritte. 2. La commissione provvedera' alla valutazione dei titoli assegnando a ciascun concorrente un punteggio, espresso in trentesimi, fino ad un massimo di 10/30i, cosi' ripartiti: a. durata e qualita' del servizio militare prestato, da valutare in base alla documentazione matricolare e caratteristica: fino a 6 punti; b. titolo di studio: fino a 2 punti; c. eventuali altri titoli e benemerenze: fino a 2 punti. 3. La Commissione comunichera' al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri -- Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento -- Ufficio reclutamento e concorsi i nominativi del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri dalla cui documentazione caratteristica, redatta in forma di rapporti informativi, sia stato rilevato il difetto del requisito della qualita' del servizio prestato nell'ultimo biennio, di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera c. Detto personale sara' escluso dal concorso dalla Direzione Generale per il personale militare, indipendentemente dall'esito delle prove scritte di cui all'articolo 10, sostenute prima della valutazione dei titoli da parte della Commissione. 4. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e, qualora non desumibili dalla documentazione matricolare e caratteristica, dovranno essere espressamente dichiarati nella domanda, unitamente a tutti gli elementi utili alla loro valutazione.