Art. 12.
                     Prove di efficienza fisica
    1.  Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica i concorrenti
che  avranno  superato entrambe le prove scritte di cui al precedente
art. 10.
    2.  La  convocazione  a  dette  prove  sara' data a mezzo lettera
raccomandata,  assicurata  o  telegramma  tramite il Comando Generale
dell'Arma   dei  carabinieri  --  Centro  Nazionale  di  Selezione  e
Reclutamento  -  Ufficio reclutamento e concorsi. Nella comunicazione
verra'  indicata  la  sede  presso la quale avranno luogo le suddette
prove.
    3.  Il  concorrente  che, regolarmente convocato, non si presenti
nel  giorno  e  nell'ora  stabiliti per le prove di efficienza fisica
sara'  considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo
valida   giustificazione   da   documentare   entro   il   giorno  di
presentazione.  A  tal  fine  l'interessato  dovra'  far pervenire al
predetto  Centro  --  Ufficio  reclutamento  e  concorsi richiesta di
riconvocazione  (a mezzo telegramma o fax -- n. 06/33566906) entro il
giorno  di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria
del  motivo  dell'assenza.  Tuttavia  la riconvocazione potra' essere
disposta  solo  se  la  stessa  risulti  compatibile  con  le date di
svolgimento  delle  prove  orali,  l'approvazione  della  graduatoria
finale di cui all'articolo 17 e l'inizio del corso applicativo.
    4.  Le prove di efficienza fisica saranno svolte con le modalita'
definite  nel  provvedimento  dirigenziale  del  Comandante  Generale
dell'Arma  dei  carabinieri  emanato in applicazione dell'articolo 2,
comma 1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato
nelle premesse.
    Alle  prove  di  efficienza  fisica tutti i concorrenti convocati
dovranno   presentarsi   muniti  di  tenuta  ginnica  e  produrre  il
certificato   di  idoneita'  ad  attivita'  sportiva  agonistica  per
l'atletica  leggera  in  corso  di  validita',  rilasciato  da medici
appartenenti  alla  Federazione  medico  sportiva  italiana  ovvero a
strutture  sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano
in  tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport.  La mancata presentazione di detto certificato determinera' la
non  ammissione  del  concorrente  a sostenere le prove di efficienza
fisica.
    I  concorrenti  di sesso femminile dovranno, inoltre, presentarsi
muniti di referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante
analisi  su  sangue  o  urine)  effettuato presso struttura sanitaria
pubblica,  anche  militare,  o  privata  convenzionata entro i cinque
giorni  precedenti  la  data  di presentazione, per lo svolgimento in
piena  sicurezza  delle prove di efficienza fisica e per le finalita'
indicate nel successivo art. 13, comma 4.
    5.  Le  prove  di  efficienza  fisica, per i concorrenti di sesso
maschile  che  non  avranno  compiuto 35 anni alla data del 1° giugno
2006,   consisteranno  nell'esecuzione,  in  sequenza,  dei  seguenti
esercizi obbligatori, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
      - corsa 1000 metri piani (tempo massimo 5');
      - piegamenti sulle braccia (minimo 13, tempo limite 2');
      - salto in alto (minimo 110 cm, massimo tre tentativi).
    Il  prospetto  delle  prove  di  efficienza  fisica  per i citati
concorrenti  di  sesso  maschile  e' riportato nell'Allegato «C», che
costituisce parte integrante del presente decreto.
    6.  Le  prove  di  efficienza  fisica, per i concorrenti di sesso
maschile  che  avranno compiuto 35 anni alla data del 1° giugno 2006,
consisteranno  nell'esecuzione,  in  sequenza,  dei seguenti esercizi
obbligatori, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
      - corsa 1000 metri piani (tempo massimo 6') ;
      - piegamenti sulle braccia (minimo 10, tempo limite 2');
      - salto in alto (minimo 100 cm, massimo tre tentativi).
    Il  prospetto  delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di  sesso  maschile e' riportato gia' citato Allegato «C» al presente
decreto.
    7.  Le  prove  di  efficienza  fisica, per i concorrenti di sesso
femminile,  consisteranno  nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi obbligatori, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
      - corsa 1000 metri piani (tempo massimo 5'e 35");
      - piegamenti sulle braccia (minimo 8, tempo limite 2');
      - salto in alto (minimo 90 cm, massimo tre tentativi).
    Il  prospetto  delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di  sesso  femminile  e' riportato nell'Allegato «C», che costituisce
parte integrante del presente decreto.
    8.  Il  mancato  superamento  anche  di  uno  solo degli esercizi
obbligatori, indicati per i concorrenti di sesso maschile nei commi 5
e  6  e  per  quelli  di  sesso  femminile  nel comma 7, determinera'
giudizio  di  non  idoneita' e quindi la non ammissione ai successivi
accertamenti sanitari ed attitudinali e l'esclusione dal concorso.
    Il   superamento  di  tutti  gli  esercizi  obbligatori,  invece,
determinera'  giudizio  di idoneita' alle prove di efficienza fisica,
senza attribuzione di alcun punteggio.
    Il  citato  Allegato «C» contiene disposizioni circa le modalita'
di  svolgimento  delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i
concorrenti,  a  pena  di  esclusione,  per  le  ipotesi  di esiti di
precedente  infortunio  verificatosi  durante  l'effettuazione  degli
esercizi.