Art. 13.
                        Accertamenti sanitari
    1.  I  concorrenti  che  avranno  superato le prove di efficienza
fisica  saranno  sottoposti presso il Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento  dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 119 -
Roma,  a  cura  della  commissione  di  cui  all'articolo 7, comma 1,
lettera   c.,  all'accertamento  dell'idoneita'  fisica  al  servizio
militare   quali  ufficiali  in  servizio  permanente  dell'Arma  dei
carabinieri.
    2. L'idoneita' psicofisica dei concorrenti sara' accertata con le
modalita'  previste dal decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, e
con  quelle  definite  nel  provvedimento dirigenziale del Comandante
Generale   dell'Arma   dei   carabinieri   emanato   in  applicazione
dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  m),  del  decreto ministeriale
12 gennaio 2001, entrambi citati nelle premesse.
    3.  Il  concorrente  che, regolarmente convocato, non si presenti
nel  giorno  e  nell'ora  stabiliti sara' considerato rinunciatario e
quindi   escluso   dal  concorso,  salvo  valida  giustificazione  da
documentare   entro   il   giorno   di   presentazione.  A  tal  fine
l'interessato  dovra'  far  pervenire  al  predetto Centro -- Ufficio
reclutamento   e   concorsi  richiesta  di  riconvocazione  (a  mezzo
telegramma  o  fax  --  n. 06/33566906)  entro  il giorno di prevista
presentazione,   inviando   documentazione   probatoria   del  motivo
dell'assenza.  Tuttavia la riconvocazione potra' essere disposta solo
se  la  stessa  risulti  compatibile con le date di svolgimento delle
prove   orali,   l'approvazione   della  graduatoria  finale  di  cui
all'articolo 17 e l'inizio del corso applicativo.
    4.  I  concorrenti  di  sesso femminile dovranno presentarsi agli
accertamenti  sanitari  muniti di referto attestante l'esito del test
di  gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata
entro  i cinque giorni precedenti la data degli accertamenti sanitari
(qualora gli accertamenti sanitari vengano svolti a distanza di tempo
dalle prove di efficienza fisica). In caso di positivita' del test di
gravidanza  la  Commissione  non potra' in nessun caso procedere agli
accertamenti   previsti   e  dovra'  astenersi  dalla  pronuncia  del
giudizio,  a  mente dell'articolo 3, comma 2, del gia' citato decreto
ministeriale  4 aprile  2000,  n. 114,  secondo  il quale lo stato di
gravidanza   costituisce   temporaneo   impedimento  all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare.
    5.  Il giudizio riportato al termine degli accertamenti sanitari,
che  sara' comunicato per iscritto seduta stante agli interessati, e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  non idonei saranno
esclusi dal concorso.