Art. 13. Accertamenti sanitari 1. I concorrenti che avranno superato le prove di efficienza fisica saranno sottoposti presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 119 - Roma, a cura della commissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c., all'accertamento dell'idoneita' fisica al servizio militare quali ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri. 2. L'idoneita' psicofisica dei concorrenti sara' accertata con le modalita' previste dal decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, e con quelle definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, entrambi citati nelle premesse. 3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovra' far pervenire al predetto Centro -- Ufficio reclutamento e concorsi richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax -- n. 06/33566906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione potra' essere disposta solo se la stessa risulti compatibile con le date di svolgimento delle prove orali, l'approvazione della graduatoria finale di cui all'articolo 17 e l'inizio del corso applicativo. 4. I concorrenti di sesso femminile dovranno presentarsi agli accertamenti sanitari muniti di referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la data degli accertamenti sanitari (qualora gli accertamenti sanitari vengano svolti a distanza di tempo dalle prove di efficienza fisica). In caso di positivita' del test di gravidanza la Commissione non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2, del gia' citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. 5. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti sanitari, che sara' comunicato per iscritto seduta stante agli interessati, e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso.