Art. 14.
                      Accertamenti attitudinali
    1. I  concorrenti giudicati fisicamente idonei saranno sottoposti
ad  accertamenti  attitudinali,  per il riconoscimento delle qualita'
indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale dell'Arma
dei  carabinieri in servizio permanente da parte della commissione di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera d.
    2. Tali accertamenti saranno svolti con le modalita' definite nel
piu'  volte citato provvedimento dirigenziale del Comandante Generale
dell'Arma  dei  carabinieri  emanato in applicazione dell'articolo 2,
comma 1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio 2001.
    3.  Il  concorrente  che, regolarmente convocato, non si presenti
nel  giorno  e  nell'ora  stabiliti sara' considerato rinunciatario e
quindi   escluso   dal  concorso,  salvo  valida  giustificazione  da
documentare   entro   il   giorno   di   presentazione.  A  tal  fine
l'interessato  dovra'  far  pervenire  al  predetto Centro -- Ufficio
reclutamento   e   concorsi  richiesta  di  riconvocazione  (a  mezzo
telegramma  o  fax  --  n. 06/33566906)  entro  il giorno di prevista
presentazione,   inviando   documentazione   probatoria   del  motivo
dell'assenza.  Tuttavia la riconvocazione potra' essere disposta solo
se  la  stessa  risulti  compatibile con le date di svolgimento delle
prove   orali,   l'approvazione   della  graduatoria  finale  di  cui
all'articolo 17 e l'inizio del corso applicativo.
    4.  Al  termine  degli  accertamenti  attitudinali la commissione
formulera'  un  giudizio  di  «idoneita»  o «non idoneita» che verra'
comunicato ai concorrenti seduta stante. Tale giudizio e' definitivo.
Pertanto  i  concorrenti  giudicati  non  idonei  saranno esclusi dal
concorso.