Art. 14. Accertamenti attitudinali 1. I concorrenti giudicati fisicamente idonei saranno sottoposti ad accertamenti attitudinali, per il riconoscimento delle qualita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente da parte della commissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d. 2. Tali accertamenti saranno svolti con le modalita' definite nel piu' volte citato provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio 2001. 3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovra' far pervenire al predetto Centro -- Ufficio reclutamento e concorsi richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax -- n. 06/33566906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione potra' essere disposta solo se la stessa risulti compatibile con le date di svolgimento delle prove orali, l'approvazione della graduatoria finale di cui all'articolo 17 e l'inizio del corso applicativo. 4. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione formulera' un giudizio di «idoneita» o «non idoneita» che verra' comunicato ai concorrenti seduta stante. Tale giudizio e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso.