Art. 15.
      Prova orale e prova orale facoltativa di lingua straniera
    1.  Saranno  ammessi  a  sostenere  la  prova orale i concorrenti
risultati idonei alle prove scritte, alle prove di efficienza fisica,
agli accertamenti sanitari ed a quelli attitudinali.
    2.  La  prova  orale,  vertente  sulle materie riportate nel gia'
citato Allegato «B» al presente decreto, avra' luogo nella sede e nei
giorni   che   saranno   resi   noti  agli  interessati  con  lettera
raccomandata o telegramma.
    3.  La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
riportato una votazione di almeno 18/30i.
    4.  I  concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio della prova
orale,  nonche'  quelli  che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno
esclusi  dal concorso, salvo grave impedimento che, documentato entro
il  giorno  stesso  della  prova, sara' valutato dalla Commissione ai
fini  della  eventuale  riconvocazione.  A  tal  fine gli interessati
dovranno   far   pervenire   al   Centro  Nazionale  di  Selezione  e
Reclutamento   -   Ufficio   reclutamento  e  concorsi  richiesta  di
riconvocazione  (a mezzo telegramma o fax -- n. 06/33566906) entro il
giorno  di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria
del  motivo  dell'assenza.  Tuttavia  la riconvocazione potra' essere
disposta  solo  se  la  stessa  risulti  compatibile  con  la data di
approvazione  della  graduatoria  finale  di  cui  all'articolo  17 e
l'inizio del corso applicativo.
    5.  La  prova  orale  facoltativa di lingua straniera, solo per i
concorrenti  che  abbiano  chiesto  di  sostenerla  nella  domanda di
partecipazione  al  concorso,  sara' svolta con le modalita' indicate
nel  gia'  citato Allegato «B» al presente decreto. I concorrenti che
non  intendessero  sostenere  piu'  detta  prova  dovranno rilasciare
dichiarazione  scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal
sostenerla.
    6.  Ai  concorrenti che supereranno la prova di cui al precedente
comma  5 sara' assegnata una votazione in trentesimi, da 0 a 30, alla
quale  corrispondera'  il seguente punteggio, utile per la formazione
della graduatoria di cui al successivo articolo 17:
      - da 18 a 20,999 = 0,25;
      - da 21 a 23,999 = 0,50;
      - da 24 a 26,999 = 0,75;
      - da 27 a 30,000 = 1,00.