Art. 15. Prova orale e prova orale facoltativa di lingua straniera 1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti risultati idonei alle prove scritte, alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti sanitari ed a quelli attitudinali. 2. La prova orale, vertente sulle materie riportate nel gia' citato Allegato «B» al presente decreto, avra' luogo nella sede e nei giorni che saranno resi noti agli interessati con lettera raccomandata o telegramma. 3. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra' riportato una votazione di almeno 18/30i. 4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale, nonche' quelli che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno esclusi dal concorso, salvo grave impedimento che, documentato entro il giorno stesso della prova, sara' valutato dalla Commissione ai fini della eventuale riconvocazione. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax -- n. 06/33566906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione potra' essere disposta solo se la stessa risulti compatibile con la data di approvazione della graduatoria finale di cui all'articolo 17 e l'inizio del corso applicativo. 5. La prova orale facoltativa di lingua straniera, solo per i concorrenti che abbiano chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al concorso, sara' svolta con le modalita' indicate nel gia' citato Allegato «B» al presente decreto. I concorrenti che non intendessero sostenere piu' detta prova dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal sostenerla. 6. Ai concorrenti che supereranno la prova di cui al precedente comma 5 sara' assegnata una votazione in trentesimi, da 0 a 30, alla quale corrispondera' il seguente punteggio, utile per la formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 17: - da 18 a 20,999 = 0,25; - da 21 a 23,999 = 0,50; - da 24 a 26,999 = 0,75; - da 27 a 30,000 = 1,00.