Art. 17. Graduatoria 1. I concorrenti che risulteranno idonei in ciascuna delle prove ed accertamenti di cui all'articolo 2, comma 1, saranno iscritti nella graduatoria di merito che sara' formata dalla commissione esaminatrice in base alla somma: - dei voti riportati nelle due prove scritte; - del voto riportato nella prova orale; - dell'eventuale punteggio riportato nella prova orale facoltativa di lingua straniera; - del punteggio riportato nella valutazione dei titoli di cui all'articolo 11. 2. Nel formare la graduatoria del concorso la commissione esaminatrice terra' conto delle riserve di posti previste per gli appartenenti al ruolo degli ispettori, per gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito e per gli ufficiali di complemento vincolati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande alla ferma biennale di cui all'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574. I posti eventualmente non ricoperti dai riservatari potranno essere devoluti a favore delle altre categorie di concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso. Detta graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale. 3. Fermo restando quanto indicato nel comma 2, a parita' di merito si applicheranno, in sede di approvazione della graduatoria di merito, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi. L'elenco dei titoli di preferenza e' riportato nel gia' citato Allegato «E» al presente decreto. 4. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.