Art. 17.
                             Graduatoria
    1.  I concorrenti che risulteranno idonei in ciascuna delle prove
ed  accertamenti  di  cui  all'articolo  2, comma 1, saranno iscritti
nella  graduatoria  di  merito  che  sara'  formata dalla commissione
esaminatrice in base alla somma:
      - dei voti riportati nelle due prove scritte;
      - del voto riportato nella prova orale;
      -   dell'eventuale   punteggio   riportato  nella  prova  orale
facoltativa di lingua straniera;
      -  del  punteggio riportato nella valutazione dei titoli di cui
all'articolo 11.
    2.  Nel  formare  la  graduatoria  del  concorso  la  commissione
esaminatrice  terra'  conto  delle  riserve di posti previste per gli
appartenenti  al  ruolo  degli  ispettori, per gli ufficiali in ferma
prefissata  che  abbiano  prestato  servizio per almeno diciotto mesi
senza demerito e per gli ufficiali di complemento vincolati alla data
di  scadenza  del  termine  di presentazione delle domande alla ferma
biennale  di  cui  all'articolo  37  della  legge  20 settembre 1980,
n. 574.
    I  posti  eventualmente  non  ricoperti  dai riservatari potranno
essere  devoluti a favore delle altre categorie di concorrenti idonei
secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso.
    Detta graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale.
    3.  Fermo  restando  quanto  indicato  nel  comma 2, a parita' di
merito si applicheranno, in sede di approvazione della graduatoria di
merito,   le  vigenti  disposizioni  in  materia  di  preferenza  per
l'ammissione  ai pubblici impieghi. L'elenco dei titoli di preferenza
e' riportato nel gia' citato Allegato «E» al presente decreto.
    4.  Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato
nel   Giornale   Ufficiale   del   Ministero   della   difesa.  Della
pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso  inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.