Art. 18.
                               Nomina
    1.  Gli  idonei  che  nella  graduatoria  di  cui  al  precedente
articolo 17  saranno  compresi  nel  numero  dei  posti  a concorso -
sempreche'  non  siano  sopravvenuti  gli  elementi impeditivi di cui
all'articolo  1,  comma 4,  del presente decreto - saranno dichiarati
vincitori  e  nominati  sottotenenti in servizio permanente nel ruolo
speciale dell'Arma dei carabinieri, con anzianita' assoluta nel grado
stabilita dal decreto di nomina, che sara' immediatamente esecutivo e
con  anzianita'  relativa  secondo  l'ordine  della  graduatoria  del
concorso.
    2.  I  vincitori  saranno  invitati  ad  assumere servizio in via
provvisoria,   sotto   riserva  dell'accertamento  del  possesso  dei
requisiti prescritti per la nomina e saranno ammessi a frequentare un
corso applicativo di durata non inferiore a sei mesi.
    3.  All'atto della presentazione i vincitori, qualora non gia' in
servizio permanente, saranno tenuti a rilasciare dichiarazione con la
quale  contraggono  una ferma di tre anni, ai sensi dell'articolo 10,
comma  2,  del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298. La mancata
sottoscrizione di detta ferma determinera' la revoca della nomina.
    4.  I  concorrenti  di  sesso  femminile nominati sottotenenti in
servizio permanente all'atto della presentazione al corso applicativo
dovranno esibire il referto attestante l'esito del test di gravidanza
(mediante  analisi  su  sangue  o  urine) effettuato presso struttura
sanitaria  pubblica,  anche militare, o privata convenzionata entro i
cinque giorni precedenti la data di presentazione.
    5.  I  concorrenti  di  sesso  femminile nominati sottotenenti in
servizio permanente che, trovandosi nelle condizioni dell'articolo 10
del   decreto   legislativo   26 marzo   2001,  n. 151,  non  possano
frequentare  o  completare  il  corso  applicativo  saranno  rinviati
d'ufficio al corso successivo.
    6. Al superamento del corso applicativo gli ufficiali che abbiano
contratto  la  ferma di cui al precedente comma 3, hanno l'obbligo di
contrarre  una  nuova  ferma  di  anni  cinque  che assorbe quella da
espletare.
    7.  Per  gli  ufficiali  che  supereranno  il  corso  applicativo
l'anzianita'  relativa  verra' rideterminata in base all'ordine della
graduatoria finale del corso stesso. I concorrenti di sesso femminile
di  cui  al  precedente  comma  5  che portino a compimento con esito
favorevole il corso applicativo assumeranno l'anzianita' relativa che
sarebbe  loro  spettata  nel corso che non hanno potuto frequentare o
completare.
    8.  Nei  confronti  dei sottotenenti che non supereranno il corso
applicativo si provvedera' alla revoca della nomina ed i medesimi:
      a. se provenienti dal ruolo degli ispettori, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sara' in tal
caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
      b.  se  provenienti  dagli  ufficiali  di  complemento  o dagli
ufficiali in ferma prefissata, saranno collocati in congedo.