Art. 19.
                     Accertamento dei requisiti
    1.  Ai  fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
articolo 18, comma 2, l'amministrazione provvedera' a richiedere alle
amministrazioni  pubbliche  ed  enti competenti la conferma di quanto
dichiarato  dal  concorrente, risultato vincitore del concorso, nella
domanda   di   partecipazione   al  concorso  e  nelle  dichiarazioni
sostitutive eventualmente prodotte.
    Il   certificato   generale   del  casellario  giudiziale  verra'
acquisito d'ufficio.
    2.  Fermo  restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale  dall'articolo  76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000,  n. 445,  qualora  dal controllo di cui al comma 1
emerga  la  non  veridicita'  del  contenuto  della dichiarazione, il
dichiarante   decade   dai   benefici   eventualmente  conseguiti  al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.