Art. 3. Requisiti 1. Al concorso di cui all'articolo 1 possono partecipare: a. gli ufficiali subalterni di complemento in servizio o in congedo dell'Arma dei carabinieri che non vengano a superare il 32° anno di eta' alla data del 31 ottobre 2005 (cioe' siano nati a partire dal 31 ottobre 1973). Detti ufficiali devono aver ultimato il servizio di prima nomina alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui al successivo art. 4, comma 1; b. gli ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale o del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri in servizio che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui al successivo art. 4, comma 1, abbiano completato 12 mesi di servizio in tale posizione (comprensivi di quelli prestati da A.U.F.P.) e che non vengano a superare il 34°, anno di eta' alla data del 31 ottobre 2005 (cioe' siano nati a partire dal 31 ottobre 1971). Saranno, pertanto, ammessi a partecipare al concorso solo gli ufficiali in ferma prefissata provenienti dal 1°, 2°, 3°, 4° e 5° corso A.U.F.P. dell'Arma dei carabinieri, sempreche' abbiano prestato il predetto servizio minimo di 12 mesi; c. i luogotenenti, i marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, i marescialli capi ed i marescialli ordinari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri che abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» ovvero, in rapporti informativi, giudizi equivalenti e che abbiano compiuto, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 4, comma 1, il 26°, anno di eta' e non vengano a superare alla data del 31 ottobre 2005 il 40°, anno di eta' (cioe' siano nati a partire dal 31 ottobre 1965) e che siano in possesso di un titolo di studio avente durata quinquennale che consenta l'iscrizione all'Universita' oppure di un titolo di studio avente durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'accesso all'Universita' dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni. La partecipazione al concorso di coloro che abbiano conseguito all'estero il titolo di studio prescritto e' subordinata alla documentazione dell'equipollenza del titolo conseguito a quelli sopraindicati. 2. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con i limiti massimi di eta' indicati nel precedente comma 1 per ciascuna categoria di concorrenti. 3. Le disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono intendersi riferite a concorrenti di entrambi i sessi. 4. I partecipanti al concorso: - non devono essere imputati per delitti non colposi ovvero sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, ne' devono trovarsi in situazioni incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato di ufficiale dell'Arma dei carabinieri; - non devono essere stati dichiarati, negli ultimi cinque anni di servizio, non idonei all'avanzamento ovvero avervi rinunciato. 5. La nomina a sottotenente in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri e', inoltre, subordinata: - al riconoscimento del possesso della piena idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio militare quali ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri da accertarsi con le modalita' previste dal presente decreto. In particolare i concorrenti dovranno avere una statura non inferiore: *a metri 1,70, se di sesso maschile; *a metri 1,65, se di sesso femminile; - al possesso delle qualita' morali e di condotta richieste dall'articolo 26 della legge l° febbraio 1989, n. 53 e al non aver tenuto i comportamenti previsti dall'articolo 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978, n. 382, citata nelle premesse, da accertarsi d'ufficio, con le modalita' previste dalla vigente normativa, dall'Arma dei carabinieri. 6. I requisiti di partecipazione, ad eccezione di quello dell'eta', devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nel successivo art. 4, comma 1. Gli stessi, nonche' i requisiti di cui al comma 5 devono essere mantenuti sino alla data di nomina a sottotenente in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri.