Art. 3.
                              Requisiti
    1. Al concorso di cui all'articolo 1 possono partecipare:
      a.  gli  ufficiali  subalterni  di complemento in servizio o in
congedo  dell'Arma  dei carabinieri che non vengano a superare il 32°
anno  di  eta'  alla  data  del  31 ottobre  2005 (cioe' siano nati a
partire dal 31 ottobre 1973). Detti ufficiali devono aver ultimato il
servizio  di  prima  nomina  alla  data  di  scadenza  del termine di
presentazione  delle  domande  di  ammissione  al  concorso di cui al
successivo art. 4, comma 1;
      b.  gli  ufficiali  in  ferma  prefissata,  ausiliari del ruolo
speciale  o  del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri in
servizio  che,  alla  data  di  scadenza del termine di presentazione
delle  domande di ammissione al concorso di cui al successivo art. 4,
comma  1,  abbiano  completato  12 mesi di servizio in tale posizione
(comprensivi  di  quelli  prestati  da  A.U.F.P.) e che non vengano a
superare  il  34°,  anno di eta' alla data del 31 ottobre 2005 (cioe'
siano nati a partire dal 31 ottobre 1971). Saranno, pertanto, ammessi
a  partecipare  al  concorso  solo  gli ufficiali in ferma prefissata
provenienti  dal  1°,  2°,  3°,  4° e 5° corso A.U.F.P. dell'Arma dei
carabinieri,  sempreche' abbiano prestato il predetto servizio minimo
di 12 mesi;
      c.  i  luogotenenti, i marescialli aiutanti sostituti ufficiali
di  pubblica  sicurezza, i marescialli capi ed i marescialli ordinari
in   servizio   permanente  dell'Arma  dei  carabinieri  che  abbiano
riportato  nell'ultimo  biennio  la  qualifica finale non inferiore a
«superiore  alla  media»  ovvero,  in  rapporti  informativi, giudizi
equivalenti e che abbiano compiuto, alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 4, comma
1,  il  26°,  anno  di  eta'  e  non vengano a superare alla data del
31 ottobre  2005 il 40°, anno di eta' (cioe' siano nati a partire dal
31 ottobre  1965)  e  che  siano  in  possesso di un titolo di studio
avente  durata quinquennale che consenta l'iscrizione all'Universita'
oppure  di  un titolo di studio avente durata quadriennale, integrato
dal    corso   annuale   previsto   per   l'accesso   all'Universita'
dall'articolo  1  della  legge  11 dicembre 1969, n. 910 e successive
modificazioni.  La  partecipazione  al concorso di coloro che abbiano
conseguito  all'estero  il titolo di studio prescritto e' subordinata
alla  documentazione dell'equipollenza del titolo conseguito a quelli
sopraindicati.
    2.  Eventuali  aumenti  dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni  di  legge  per l'ammissione ai pubblici impieghi non si
cumulano con i limiti massimi di eta' indicati nel precedente comma 1
per ciascuna categoria di concorrenti.
    3.  Le disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa
indicazione,  devono  intendersi riferite a concorrenti di entrambi i
sessi.
    4. I partecipanti al concorso:
      -  non  devono  essere  imputati per delitti non colposi ovvero
sottoposti  a  misure  di  prevenzione  o  di  sicurezza,  ne' devono
trovarsi  in  situazioni  incompatibili  con l'acquisizione ovvero la
conservazione dello stato di ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
      -  non devono essere stati dichiarati, negli ultimi cinque anni
di servizio, non idonei all'avanzamento ovvero avervi rinunciato.
    5.  La  nomina  a  sottotenente  in servizio permanente nel ruolo
speciale dell'Arma dei carabinieri e', inoltre, subordinata:
      -   al   riconoscimento  del  possesso  della  piena  idoneita'
psico-fisica  ed attitudinale al servizio militare quali ufficiali in
servizio  permanente  dell'Arma  dei carabinieri da accertarsi con le
modalita' previste dal presente decreto. In particolare i concorrenti
dovranno avere una statura non inferiore:
        *a metri 1,70, se di sesso maschile;
        *a metri 1,65, se di sesso femminile;
      -  al  possesso  delle  qualita' morali e di condotta richieste
dall'articolo  26  della  legge l° febbraio 1989, n. 53 e al non aver
tenuto  i  comportamenti  previsti  dall'articolo  17, comma 2, della
legge  11 luglio  1978,  n. 382, citata nelle premesse, da accertarsi
d'ufficio,   con  le  modalita'  previste  dalla  vigente  normativa,
dall'Arma dei carabinieri.
    6.   I  requisiti  di  partecipazione,  ad  eccezione  di  quello
dell'eta',  devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
di  presentazione delle domande indicato nel successivo art. 4, comma
1.  Gli  stessi,  nonche' i requisiti di cui al comma 5 devono essere
mantenuti  sino  alla  data  di  nomina  a  sottotenente  in servizio
permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri.