Art. 4.
          Presentazione delle domande - Termini e modalita'
    1. Le domande di ammissione al concorso dovranno essere:
      a.  redatte  sull'apposito  modulo (fac-simile in Allegato «A»,
che  costituisce  parte  integrante del presente decreto, disponibile
anche sui siti web www.carabinieri.it e www. persomil.difesa.it);
      b.   sottoscritte  dagli  interessati  (la  firma,  da  apporre
necessariamente  in  forma autografa, non richiede l'autenticazione).
La   mancata   sottoscrizione   della  domanda  determinera'  il  non
accoglimento della medesima;
      c. spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con
esclusione  di  qualsiasi altro mezzo o procedura, al Ministero della
difesa  --  Direzione generale per il personale militare -- I Reparto
--  1a  Divisione  reclutamento  ufficiali  -- 2ª Sezione - presso il
Comando  Generale  dell'Arma  dei  carabinieri  - Centro Nazionale di
Selezione  e Reclutamento - viale Tor di Quinto n. 119 -- 00191 Roma,
a  pena  di  decadenza,  entro i trenta giorni successivi a quello di
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  Italiana.  A  tal  fine  fara'  fede  il  timbro  a  data
dell'ufficio postale accettante.
    2.  Gli ufficiali di complemento in ferma biennale, gli ufficiali
in  ferma  prefissata  che abbiano compiuto 12 mesi di servizio e gli
appartenenti  al ruolo ispettori dovranno, altresi', presentare copia
della domanda di partecipazione al Comando del Reparto/Ente presso il
quale  sono  in  forza,  per  consentire  al  medesimo  di  curare le
incombenze di cui al successivo art. 5.
    3.  I  concorrenti  residenti  all'estero  potranno  compilare la
domanda  anche su modello non conforme, purche' contenente gli stessi
dati  di  cui  all'Allegato  «A»  ed inoltrarla, tramite le autorita'
diplomatiche  e  consolari,  entro il medesimo termine. I militari in
servizio,  impiegati  all'estero,  in  localita'  ove non vi siano le
predette  autorita',  potranno  presentare  la  domanda al comando di
appartenenza,   che  provvedera'  a  trasmetterla  immediatamente  al
predetto  Centro  Nazionale  di Selezione e Reclutamento, dopo avervi
apposto il visto di avvenuta presentazione. In detti casi per la data
di  presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo della
domanda da parte dell'autorita/comando ricevente.
    4.  Nella  domanda  i  concorrenti, consapevoli delle conseguenze
penali  previste  dall'articolo  76  del decreto del Presidente della
Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di dichiarazioni
mendaci, dovranno dichiarare:
      a.  i  propri  dati  anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita),  la  residenza ed il codice fiscale e, qualora in servizio,
numero di matricola meccanografica;
      b. la lingua straniera nella quale intendano sostenere la prova
facoltativa  (una  sola  a  scelta  tra  inglese, francese, tedesco e
spagnolo);
      c. il possesso della cittadinanza italiana;
      d. lo stato civile;
      e.  il  comune  di  iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime;
      f. di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai  sensi  dell'articolo  444 del codice di procedura penale e di non
avere  in  corso  procedimenti penali ne' procedimenti amministrativi
per  l'applicazione  di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che
risultino   a   proprio  carico  precedenti  penali  iscrivibili  nel
casellario  giudiziale  ai  sensi  dell'articolo  3  del  decreto del
Presidente   della  Repubblica  14 novembre  2002,  n. 313.  In  caso
contrario, dovranno indicare le condanne e i procedimenti a carico ed
ogni   eventuale   precedente   penale,   precisando   la   data  del
provvedimento  e  l'Autorita'  Giudiziaria  che  lo ha emanato ovvero
quella  presso  la  quale  penda  un eventuale procedimento penale. I
concorrenti  dovranno  impegnarsi,  altresi', a comunicare al Comando
Generale  dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento ed al Ministero della difesa - Direzione Generale per il
personale militare - I Reparto -- lª Divisione reclutamento ufficiali
--  2ª Sezione, qualsiasi variazione della loro posizione giudiziaria
che  intervenga  successivamente alla dichiarazione di cui sopra fino
alla nomina ad ufficiale in servizio permanente;
      g.  il  diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado
posseduto, con il relativo voto;
      h. grado, Reparto/Ente (se in servizio) o distretto militare di
appartenenza  (se  in congedo). Gli ufficiali di complemento e quelli
in  ferma  prefissata  dovranno indicare il corso di provenienza. Gli
ufficiali  di  complemento in congedo dovranno indicare anche la data
di congedamento;
      i.  l'eventuale  posizione,  se  ufficiali  di  complemento, di
vincolati  alla  ferma  biennale  di  cui all'articolo 37 della legge
20 settembre 1980, n. 574, con l'indicazione della data di decorrenza
della ferma;
      j.  di non essere stati dichiarati, negli ultimi cinque anni di
servizio, non idonei all'avanzamento, ne' di avervi rinunciato;
      k.  il possesso di eventuale/i titolo/i di merito che ritengano
utile/i ai fini della valutazione dei titoli di cui all'articolo 11;
      l. il possesso di eventuale/i titolo/i di preferenza tra quelli
indicati  nell'Allegato  «D»,  che  costituisce  parte integrante del
presente decreto;
      m.   il   recapito   al  quale  desiderano  ricevere  tutte  le
comunicazioni  relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, possibilmente, del numero telefonico.
      I  concorrenti dovranno, altresi', segnalare tempestivamente al
Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare
presso  il  Comando  Generale  dell'Arma  dei  carabinieri  -  Centro
Nazionale  di  Selezione  e  Reclutamento  --  Ufficio reclutamento e
concorsi  -  viale  Tor  di  Quinto  n. 119  --  00191  Roma, a mezzo
telegramma  o  fax  (06/3356.6906) ogni variazione dell'indirizzo che
venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso.
    L'Amministrazione   non  assume  alcuna  responsabilita'  per  la
dispersione  di  comunicazioni dipendente da inesatta indicazione dei
recapito  da  parte  dei  concorrenti  oppure  da  mancata  o tardiva
comunicazione  del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne'   per   eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  o  comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
    5.  Il  concorrente, qualora lo desideri, ha facolta' di allegare
alla  domanda  di  partecipazione  al  concorso ogni atto o documento
ritenuto  utile,  anche  sotto  forma  di  dichiarazione sostitutiva,
rilasciata  ai  sensi  delle  disposizioni del decreto del Presidente
della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ad integrazione di quanto
dichiarato  relativamente  alle  lettere  g), k) ed l) del precedente
comma 4.
    6.  Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente  previsti  nel presente articolo, la Direzione Generale
per  il  personale  militare  potra'  richiedere,  tramite il Comando
Generale  dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento,  la  regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e
spedite  nei  termini, dovessero risultare formalmente irregolari per
vizi  sanabili,  inesatte  o  non  conformi  al  modello  di  domanda
riportato nel gia' citato Allegato «A» al presente decreto.