Art. 7.
                     Ammissione alla prova orale
    Conseguono  l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato in ciascuna delle due prove scritte una votazione di almeno
ventuno trentesimi (21/30) o equivalente.
    Ai  candidati  che conseguono l'ammissione alla prova orale viene
data  comunicazione  tramite  affissione  dei  risultati  delle prove
scritte  all'Albo  ufficiale dell'ateneo e/o presso la sede d'esame o
comunque   secondo   le   modalita'   comunicate   dalla  commissione
giudicatrice.
    La  prova  orale  si  intendera'  superata  se il candidato avra'
ottenuto  una  votazione  di  almeno  ventuno  trentesimi  (21/30)  o
equivalente.
    La  votazione  complessiva e' determinata dalla somma della media
dei   voti  conseguiti  nelle  due  prove  scritte,  della  votazione
conseguita   nella  prova  orale  e  dal  punteggio  riportato  nella
valutazione dei titoli.