Art. 8.
                          Titoli valutabili
    Ai  titoli  verra'  attribuito un punteggio complessivo pari a 30
punti. I titoli valutabili ed il relativo punteggio sono i seguenti:
      a) titolo   di  studio  e  accademici  attinenti  al  posto  da
ricoprire  (lauree,  specializzazioni,  dottorati,  borse di studio):
fino ad un massimo di punti 10;
      b) attestazioni   di   qualificazione   o  di  specializzazione
rilasciate   a   seguito   di   frequenza   di  corsi  di  formazione
professionale   e/o   seminari   organizzati  dall'Ateneo,  da  altre
pubbliche  amministrazioni,  da  enti  pubblici  o privati italiani o
stranieri,  attinenti  al  posto  da ricoprire: fino ad un massimo di
punti 5;
      c) pubblicazioni  scientifiche  e/o lavori originali, attinenti
al posto messo a concorso: fino ad un massimo di punti 15.
    Il   candidato   deve  produrre  i  titoli  di  cui  richiede  la
valutazione:
      a) in originale;
        oppure
      b) in copia autenticata;
        oppure
      c) in  fotocopia  rendendo dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta'  di  essere a conoscenza del fatto che la copia dei titoli
allegata  e'  conforme  all'originale,  redatta  nelle  forme  di cui
all'art. 47  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta davanti al
dipendente  addetto a ricevere la documentazione, oppure presentata o
spedita  gia' sottoscritta, in allegato alla domanda, unitamente alla
copia  fotostatica del documento d'identita' del dichiarante medesimo
(vedi allegato B):
        oppure
      d) rendendo  la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o
dell'atto  di  notorieta'  relativa ai titoli posseduti, con l'esatta
indicazione   di   data,   luogo   di  conseguimento,  svolgimento  o
partecipazione e votazione riportata degli stessi, o contenente tutti
gli  elementi  necessari per la loro valutazione, redatta nelle forme
di  cui  all'art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta
davanti  al  dipendente  addetto a ricevere la documentazione, oppure
presentata  o  spedita  gia'  sottoscritta, in allegato alla domanda,
unitamente  alla  copia  fotostatica  del  documento  d'identita' del
dichiarante medesimo. (vedi allegato B).
    Il  candidato dovra' specificare in modo analitico e preciso ogni
elemento  utile  al  fine  della valutazione del titolo dichiarato in
domanda.  Non  verranno  valutati  i  titoli presentati con modalita'
differenti da quelle sopra indicate.
    La  valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e'
effettuata  dalla commissione giudicatrice, dopo lo svolgimento delle
prove  scritte  e  prima  che si proceda alla correzione dei relativi
elaborati.
    Non  e'  consentito  il  riferimento  a documenti o pubblicazioni
presentati  presso  questa  od  altre  amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.