Art. 8. Titoli valutabili Ai titoli verra' attribuito un punteggio complessivo pari a 30 punti. I titoli valutabili ed il relativo punteggio sono i seguenti: a) titolo di studio e accademici attinenti al posto da ricoprire (lauree, specializzazioni, dottorati, borse di studio): fino ad un massimo di punti 10; b) attestazioni di qualificazione o di specializzazione rilasciate a seguito di frequenza di corsi di formazione professionale e/o seminari organizzati dall'Ateneo, da altre pubbliche amministrazioni, da enti pubblici o privati italiani o stranieri, attinenti al posto da ricoprire: fino ad un massimo di punti 5; c) pubblicazioni scientifiche e/o lavori originali, attinenti al posto messo a concorso: fino ad un massimo di punti 15. Il candidato deve produrre i titoli di cui richiede la valutazione: a) in originale; oppure b) in copia autenticata; oppure c) in fotocopia rendendo dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di essere a conoscenza del fatto che la copia dei titoli allegata e' conforme all'originale, redatta nelle forme di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, oppure presentata o spedita gia' sottoscritta, in allegato alla domanda, unitamente alla copia fotostatica del documento d'identita' del dichiarante medesimo (vedi allegato B): oppure d) rendendo la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell'atto di notorieta' relativa ai titoli posseduti, con l'esatta indicazione di data, luogo di conseguimento, svolgimento o partecipazione e votazione riportata degli stessi, o contenente tutti gli elementi necessari per la loro valutazione, redatta nelle forme di cui all'art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, oppure presentata o spedita gia' sottoscritta, in allegato alla domanda, unitamente alla copia fotostatica del documento d'identita' del dichiarante medesimo. (vedi allegato B). Il candidato dovra' specificare in modo analitico e preciso ogni elemento utile al fine della valutazione del titolo dichiarato in domanda. Non verranno valutati i titoli presentati con modalita' differenti da quelle sopra indicate. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dalla commissione giudicatrice, dopo lo svolgimento delle prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.