Art. 10.
        Formazione e approvazione della graduatoria di merito
    Espletate le prove concorsuali, la commissione giudicatrice forma
la  graduatoria di merito dei candidati, secondo l'ordine decrescente
del   punteggio   complessivo  riportato  da  ciascun  candidato.  La
votazione  complessiva e' determinata dalla somma del voto conseguito
nella  prova  a  contenuto  pratico e del voto conseguito nella prova
orale.
    Gli atti del concorso, la graduatoria finale di merito, elaborata
tenuto  conto,  a parita' di punteggio, delle preferenze previste dal
precedente  art. 9,  unitamente  a quella dei vincitori del concorso,
sono approvati con decreto del direttore amministrativo.
    La   graduatoria  finale  di  merito  sara'  pubblicata  all'albo
ufficiale dell'Universita' degli studi dell'Insubria - sede di Varese
(via Ravasi, 2).
    Di  tale  pubblicazione  e'  data  notizia  mediante avviso nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di
detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.
    Detta  graduatoria rimane efficace per un termine di ventiquattro
mesi  dalla data di approvazione per eventuali coperture di posti per
i  quali  il concorso e' stato bandito e che successivamente ed entro
tale  data  dovessero  rendersi  disponibili.  Non  si  da'  luogo  a
dichiarazioni  di  idoneita' al concorso. Fermi restando i diritti di
coloro  che  sono  in  graduatoria  l'amministrazione  si  riserva la
facolta'   di  utilizzare  la  graduatoria  stessa,  nel  periodo  di
validita',  anche  al  fine  di costituire rapporti di lavoro a tempo
determinato.