Art. 2. Requisiti per l'ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 1) Titolo di studio: diploma di istruzione di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, o diploma di maturita' professionale ai sensi della legge n. 754/1969 o i diplomi degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910. Per i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi delle vigenti disposizioni. Ai sensi dell'art. 11 comma 4 del regolamento d'ateneo per il reclutamento di personale tecnico/amministrativo puo' partecipare alla procedura concorsuale, anche il personale in servizio nel comparto nella categoria B, area servizi generali e tecnici, in deroga al possesso del titolo di studio previsto per l'accesso esterno se in possesso di un'anzianita' di servizio di almeno 5 anni nella categoria di appartenenza o nelle ex qualifiche ivi confluite. 2) Cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato membro della Unione europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere i seguenti requisiti: 1. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 2. essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 3. avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 3) Eta' non inferiore agli anni 18; 4) Idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione sottoporra' a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente. 5) Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impieghi civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 6) Avere ottemperato alle norme sul reclutamento militare. I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione di equipollenza dell'eventuale titolo di studio conseguito all'estero, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo stabilito dal bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione. In assenza di verifica sul possesso dei requisiti, tutti i candidati si intendono ammessi al concorso con riserva.