Art. 2.
                     Requisiti per l'ammissione
    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
    1)  Titolo  di  studio: diploma di istruzione di secondo grado di
durata  quinquennale,  ivi  compresi i licei linguistici riconosciuti
per  legge, o diploma di maturita' professionale ai sensi della legge
n. 754/1969  o  i  diplomi  degli  istituti  magistrali  e  dei licei
artistici   integrati   dai   corsi   annuali  previsti  dalla  legge
11 dicembre 1969, n. 910.
    Per  i  titoli  di  studio  conseguiti all'estero e' richiesta la
dichiarazione di equipollenza ai sensi delle vigenti disposizioni.
    Ai  sensi  dell'art. 11  comma  4 del regolamento d'ateneo per il
reclutamento  di  personale  tecnico/amministrativo  puo' partecipare
alla  procedura  concorsuale,  anche  il  personale  in  servizio nel
comparto  nella  categoria  B,  area  servizi  generali e tecnici, in
deroga  al  possesso  del  titolo  di  studio  previsto per l'accesso
esterno  se in possesso di un'anzianita' di servizio di almeno 5 anni
nella categoria di appartenenza o nelle ex qualifiche ivi confluite.
    2)  Cittadinanza  italiana  ovvero la cittadinanza di altro Stato
membro della Unione europea.
    Sono  equiparati  ai  cittadini dello Stato italiano gli italiani
non appartenenti alla Repubblica.
    I   cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  devono
possedere i seguenti requisiti:
      1.  godere  dei  diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      2.  essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
      3. avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    3) Eta' non inferiore agli anni 18;
    4)  Idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione sottoporra' a
visita  medica  di  controllo  i  vincitori di concorso, in base alla
normativa vigente.
    5)  Non  possono  accedere  agli  impieghi coloro che siano stati
esclusi  dall'elettorato  politico  attivo  e  coloro che siano stati
destituiti    o   dispensati   dall'impiego   presso   una   pubblica
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero
siano  stati  dichiarati  decaduti  da  un  impiego statale, ai sensi
dell'art. 127,   primo  comma,  lettera  d)  del  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impieghi  civili dello
Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
    6) Avere ottemperato alle norme sul reclutamento militare.
    I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione di equipollenza
dell'eventuale  titolo di studio conseguito all'estero, devono essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del termine ultimo stabilito dal
bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
    In  assenza  di  verifica  sul  possesso  dei  requisiti, tutti i
candidati si intendono ammessi al concorso con riserva.