Art. 7. Ammissione alla prova orale Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova a contenuto teorico-pratico una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30) o equivalente. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione tramite affissione del risultato della prova a contenuto teorico-pratico all'albo ufficiale dell'ateneo e/o presso la sede d'esame indicata e secondo le modalita' comunicate dalla commissione giudicatrice. La prova orale si intendera' superata se il candidato avra' ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30) o equivalente. La votazione complessiva e' determinata dalla somma del voto conseguito nella prova a contenuto teorico-pratico e del voto conseguito nella prova orale.