Art. 7.
                     Ammissione alla prova orale
    Conseguono  l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato  nella  prova  a contenuto teorico-pratico una votazione di
almeno ventuno trentesimi (21/30) o equivalente.
    Ai  candidati  che conseguono l'ammissione alla prova orale viene
data  comunicazione  tramite  affissione  del risultato della prova a
contenuto  teorico-pratico  all'albo ufficiale dell'ateneo e/o presso
la  sede  d'esame  indicata  e  secondo le modalita' comunicate dalla
commissione giudicatrice.
    La  prova  orale  si  intendera'  superata  se il candidato avra'
ottenuto  una  votazione  di  almeno  ventuno  trentesimi  (21/30)  o
equivalente.
    La  votazione  complessiva  e'  determinata  dalla somma del voto
conseguito  nella  prova  a  contenuto  teorico-pratico  e  del  voto
conseguito nella prova orale.