Art. 2.
               Requisiti per l'ammissione al concorso
    Per  la partecipazione al concorso, i candidati oltre al possesso
dei  requisiti  generali,  previsti  dalla  normativa vigente per gli
accessi   agli   impieghi  nelle  amministrazioni  pubbliche,  devono
trovarsi in una delle seguenti condizioni soggettive alternativa:
      1.  dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche, muniti
di  diploma di laurea (conseguito ai sensi della normativa previgente
al  decreto  ministeriale  3  novembre  1999,  n. 509,  e  al decreto
ministeriale  22 ottobre 2004, n. 270), ovvero laurea specialistica o
laurea  magistrale,  che  abbiano  compiuto  almeno  cinque  anni  di
servizio  svolti  in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e'
richiesto  il  possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle
amministrazioni  statali  reclutati  a  seguito di corso-concorso, il
periodo di servizio e' ridotto a quattro anni;
      2.  soggetti  muniti  di diploma di laurea (conseguito ai sensi
della   normativa  previgente  al  decreto  ministeriale  al  decreto
ministeriale  3  novembre  1999,  n. 509  e  al  decreto ministeriale
22 ottobre  2004,  n. 270),  ovvero  laurea  specialistica  o  laurea
magistrale,  in  possesso  della  qualifica  dirigenziale  in  enti e
strutture   pubbliche   non   comprese   nel  campo  di  applicazione
dell'art. 1,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
con   almeno   due   anni   di  effettivo  esercizio  delle  funzioni
dirigenziali;
      3.  soggetti  che  hanno  ricoperto  incarichi  dirigenziali  o
equiparati  in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore
a cinque anni.
    I  predetti  incarichi  dirigenziali  o  equiparati devono essere
stati conferiti, con provvedimento formale dell'organo competente, in
base  a  quanto  previsto  dagli  ordinamenti  dell'amministrazione o
dell'ente  al  quale  il  candidato  appartiene.  Sono da considerare
incarichi   equiparati   a  quelli  dirigenziali  gli  incarichi  che
richiedono l'esercizio delle funzioni di cui al successivo comma.
    Per   l'esercizio   di  funzioni  dirigenziali  si  intendono  lo
svolgimento  di  attivita'  di  direzione  di strutture organizzative
complesse,  di  programmazione,  di  coordinamento  e controllo delle
attivita'  degli  uffici  sottoposti,  di  organizzazione  e gestione
autonoma  del personale e delle risorse strumentali ed economiche, di
definizione  di  obiettivi e standard di prestazione e qualita' delle
attivita'  delle strutture sott'ordinate, nell'ambito di finalita' ed
obiettivi  generali  stabiliti da dirigenti di uffici dirigenziali di
livello  superiore  o dagli organi di governo dell'amministrazione di
appartenenza del candidato.
    I  candidati  sono  ammessi  al  concorso  con  riserva. Pertanto
l'amministrazione  puo'  disporre  in ogni momento la loro esclusione
dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.