Art. 8. Iscrizione I concorrenti risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire all'Ufficio Dottorati di Ricerca dell'Universita' degli studi di Brescia Piazza del Mercato, 15 Brescia entro il termine perentorio di giorni quindici che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, la sottoelencata documentazione in carta libera: a) domanda di iscrizione al primo anno dei corsi del Dottorato; b) dichiarazione in carta semplice, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sostitutiva di certificazione del Diploma di scuola secondaria superiore posseduto, ovvero per i cittadini non italiani, del diploma che ha consentito la loro ammissione all'Universita'; c) dichiarazione in carta semplice, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sostitutiva di certificazione di cittadinanza; d) dichiarazione in carta semplice, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sostitutiva di certificazione di laurea; e) dichiarazione, in carta semplice, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sostitutiva di notorieta', nella quale dovra' risultare: di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad altro corso di diploma di laurea, di laurea specialistica e di dottorato, per tutta la durata del corso suindicato; di non essere iscritto/a ad una scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento e, nell'affermativa, l'impegno scritto a sospenderne o interromperne la frequenza; di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di studio per un corso di dottorato; di impegnarsi a richiedere al Collegio Docenti del proprio corso di Dottorato l'autorizzazione per lo svolgimento di attivita' lavorative esterne o per la prosecuzione dell'attivita' lavorativa in essere al momento dell'iscrizione al corso di dottorato. Si ricorda che il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e' collocato, a domanda, fin dall'inizio e per tutta la durata del corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegno ed usufruisce della borsa di studio, ove ne ricorrano le condizioni di merito. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti (art. 52 comma 57 della L. n. 448 del 28 dicembre 2001); f) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata; g) per i soli vincitori di borsa di studio, inoltre, sara' necessario presentare una dichiarazione, in carta semplice, resa ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sostitutiva di notorieta', nella quale dovra' risultare: l'impegno a non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando; il numero del conto corrente, con il codice CAB, ABI e CIN, per l'accreditamento della borsa; h) copia apertura posizione I.N.P.S. a gestione separata.