Art. 9.
                           Borse di studio
    L'importo  annuale  della  borsa  di studio e' di Euro 10.561,54,
assoggettabile   al  contributo  previdenziale  I.N.P.S.  a  gestione
separata  che, per l'anno 2006, e' pari al 18,20% di cui 1/3 a carico
del percettore della borsa.
    Le  borse  di  studio saranno assegnate secondo l'ordine definito
nelle  rispettive  graduatorie  di merito formulate dalle Commissioni
giudicatrici,  fino  alla  concorrenza  del  numero  di borse messe a
concorso per il rispettivo corso di dottorato.
    In  caso  di  parita'  di  merito,  prevale  la valutazione della
situazione  economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del  Consiglio  dei Ministri 30 aprile 1997 pubblicata nella G.U.R.I.
n.132 del 3 giugno 1997.
    La   durata   dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera durata del corso.
    La cadenza di pagamento della borsa di studio e' bimestrale.
    Le  borse  di studio non sono cumulabili con altre borse, erogate
allo stesso titolo.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore al 50%.