Art. 10. Dipendenti pubblici Il pubblico dipendente ammesso al corso di dottorato di ricerca puo' usufruire della borsa di studio a condizione che sia collocato in aspettativa senza assegni, per motivi di studio, per il periodo di durata del corso. In caso di ammissione al corso senza borsa di studio o di rinuncia a questa, il pubblico dipendente collocato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'Amministrazione presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro (art. 52, comma 57, legge n. 448/2001). Qualora, dopo il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, il rapporto di lavoro con l'Amministrazione pubblica cessi, per volonta' del dipendente, nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi di quanto sopra.