Art. 10.
                         Dipendenti pubblici
    Il  pubblico  dipendente ammesso al corso di dottorato di ricerca
puo'  usufruire  della borsa di studio a condizione che sia collocato
in aspettativa senza assegni, per motivi di studio, per il periodo di
durata del corso.
    In  caso  di  ammissione  al  corso  senza  borsa  di studio o di
rinuncia  a  questa,  il pubblico dipendente collocato in aspettativa
conserva  il  trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento da parte dell'Amministrazione presso la quale e' instaurato
il rapporto di lavoro (art. 52, comma 57, legge n. 448/2001).
    Qualora,  dopo il conseguimento del titolo di dottore di ricerca,
il  rapporto  di  lavoro  con  l'Amministrazione  pubblica cessi, per
volonta'  del  dipendente,  nei  due  anni  successivi,  e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti ai sensi di quanto sopra.