Art. 11.
                           Borse di studio
    Le  borse di studio sono conferite previa valutazione comparativa
del  merito  e  secondo l'ordine definito nella graduatoria formulata
dalla  Commissione  giudicatrice.  A  parita'  di  merito  prevale la
valutazione  della  situazione  economica  determinata  ai  sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
    L'importo  annuale  della  borsa  di  studio,  di Euro 10.561,54,
determinato   con   decreto   ministeriale   11 settembre   1998,  e'
assoggettato al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata
(attualmente pari al 18,00%, di cui 1/3 a carico del percettore della
borsa di studio).
    Il limite di reddito personale per poter usufruire della borsa di
studio e' di Euro 12.911,42 annui lordi.
    Le  borse di studio vengono erogate per l'intera durata del corso
e  il  loro  importo viene elevato in misura non inferiore al 50% per
eventuali documentati periodi di soggiorno all'estero.
    Il  pagamento  della  borsa  di  studio  viene effettuato in rate
bimestrali posticipate.
    Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio per un corso di
dottorato,  anche  per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
    La  borsa  di  studio  di  dottorato  di  ricerca non puo' essere
cumulata  con  altra  borsa  di  studio a qualsiasi titolo conferita,
tranne  che  con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere
utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca.
Essa e' incompatibile con l'assegno di ricerca.
    In  caso  di  sopravvenuta incompatibilita' o di interruzione del
corso  durante  l'anno  di frequenza, l'importo della borsa di studio
relativo  al  periodo per il quale la stessa e' stata percepita, deve
essere  restituito;  la  restituzione si riferisce all'anno in cui la
borsa e' stata percepita.
    Alle  borse  di studio si applicano le disposizioni in materia di
agevolazioni  fiscali  di  cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984,
n. 476   (esenzione   dall'IRPEF)   e   successive  modificazioni  ed
integrazioni   e  le  disposizioni  di  cui  all'art. 6  della  legge
30 novembre  1989,  n. 398  (Norme  in  materia  di  borse  di studio
universitarie).
    L'attribuzione  delle  borse  di  studio, finanziate/cofinanziate
tramite   convenzione   o   progetti   di   ricerca  approvati  prima
dell'emanazione  del  bando di concorso, e' subordinata all'effettiva
stipula della convenzione/progetto con il soggetto erogante, pubblico
o  privato,  anche  estero,  e  al trasferimento all'Ateneo dei fondi
destinati  al finanziamento delle borse di studio. In caso di mancata
stipulazione  e trasferimento dei fondi le conseguenti determinazioni
(riduzione  degli  ammessi  al  corso,  trasformazione in posto senza
borsa,  copertura  del posto con altri fondi, anticipazione di cassa)
sono rimesse agli Organi di governo dell'Ateneo.