Art. 13.
                       Obblighi dei dottorandi
    Gli  iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e  di  compiere  continuativamente  attivita'  di studio e di ricerca
nell'ambito   delle  strutture  destinate  a  tal  fine,  secondo  le
modalita' che saranno fissate dal Collegio dei docenti.
    Al   termine   di   ciascun   anno   di   corso   presentano  una
particolareggiata relazione sull'attivita' e sulle ricerche svolte al
collegio  dei  docenti il quale, previa valutazione dell'assiduita' e
dell'operosita' degli interessati, ne determina l'ammissione all'anno
di  corso  successivo  o  ne  propone  al  Rettore  l'esclusione  dal
proseguimento del corso.
    I   dottorandi,   qualora   svolgano  o  intendano  intraprendere
attivita' esterne, occasionali e di breve durata, sono tenuti a darne
comunicazione  al  collegio  dei  docenti  il  quale, verificatane la
compatibilita'  con  la  frequenza del corso, ai sensi del precedente
comma 1, adotta le conseguenti decisioni.