Art. 13. Obblighi dei dottorandi Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei docenti. Al termine di ciascun anno di corso presentano una particolareggiata relazione sull'attivita' e sulle ricerche svolte al collegio dei docenti il quale, previa valutazione dell'assiduita' e dell'operosita' degli interessati, ne determina l'ammissione all'anno di corso successivo o ne propone al Rettore l'esclusione dal proseguimento del corso. I dottorandi, qualora svolgano o intendano intraprendere attivita' esterne, occasionali e di breve durata, sono tenuti a darne comunicazione al collegio dei docenti il quale, verificatane la compatibilita' con la frequenza del corso, ai sensi del precedente comma 1, adotta le conseguenti decisioni.