Art. 3. Procedura alternativa per i cittadini extracomunitari Per i cittadini stranieri e' prevista, in alternativa alle prove di ammissione indicate all'art. 1, l'ammissione in soprannumero, senza borsa di studio, nella misura del cinquanta per cento dei posti messi a concorso per ciascun corso di dottorato. Pertanto coloro che non intendono concorrere per la borsa di studio possono chiedere di essere valutati sulla base dei titoli e di un eventuale colloquio. A tale fine, insieme alla domanda di ammissione di cui all'art. 5, devono presentare: la richiesta al collegio dei docenti di essere valutati sulla base dei soli titoli, compilando il modulo allegato al presente bando (All. 2). la documentazione che attesti le proprie fonti di sostentamento o, in alternativa, la documentazione di essere titolari di altra borsa di studio per l'intera durata del corso; il proprio curriculum; la laurea posseduta, tradotta e legalizzata secondo le modalita' di cui al precedente art. 2, comma 3. Il collegio dei docenti puo' respingere la domanda o accoglierla.