Art. 3.
        Procedura alternativa per i cittadini extracomunitari
    Per  i cittadini stranieri e' prevista, in alternativa alle prove
di  ammissione  indicate  all'art. 1,  l'ammissione  in soprannumero,
senza borsa di studio, nella misura del cinquanta per cento dei posti
messi  a concorso per ciascun corso di dottorato. Pertanto coloro che
non  intendono  concorrere per la borsa di studio possono chiedere di
essere valutati sulla base dei titoli e di un eventuale colloquio.
    A   tale   fine,  insieme  alla  domanda  di  ammissione  di  cui
all'art. 5, devono presentare:
      la  richiesta  al collegio dei docenti di essere valutati sulla
base dei soli titoli, compilando il modulo allegato al presente bando
(All. 2).
      la documentazione che attesti le proprie fonti di sostentamento
o,  in  alternativa,  la  documentazione  di essere titolari di altra
borsa di studio per l'intera durata del corso;
      il proprio curriculum;
      la   laurea   posseduta,  tradotta  e  legalizzata  secondo  le
modalita' di cui al precedente art. 2, comma 3.
    Il collegio dei docenti puo' respingere la domanda o accoglierla.