Art. 4.
                   Titolari di assegni di ricerca
    Il  titolare  di  assegno di ricerca puo' frequentare il corso di
dottorato  di ricerca, ai sensi dell'art. 51, comma 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 dicembre 1997, n. 449.
    E'  tenuto  ad  indicare  nella  domanda di ammissione la propria
qualita'  di  assegnista,  a  specificare  la  durata dell'assegno di
ricerca e la relativa data di scadenza.
    Il   conferimento   dell'assegno   di  ricerca,  successivo  alla
presentazione  della  domanda  ma  antecedente  all'espletamento  del
concorso,  deve  essere  ugualmente  comunicato all'Ufficio ricerca e
formazione post-lauream.
    Gli  assegnisti  di ricerca, ammessi in soprannumero, sono tenuti
al versamento dei contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi.