Art. 4. Titolari di assegni di ricerca Il titolare di assegno di ricerca puo' frequentare il corso di dottorato di ricerca, ai sensi dell'art. 51, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1997, n. 449. E' tenuto ad indicare nella domanda di ammissione la propria qualita' di assegnista, a specificare la durata dell'assegno di ricerca e la relativa data di scadenza. Il conferimento dell'assegno di ricerca, successivo alla presentazione della domanda ma antecedente all'espletamento del concorso, deve essere ugualmente comunicato all'Ufficio ricerca e formazione post-lauream. Gli assegnisti di ricerca, ammessi in soprannumero, sono tenuti al versamento dei contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi.