Art. 5. Prove d'esame L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in un colloquio. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua straniera. Le prove d'esame, fatte salve le eventuali indicazioni fornite dal coordinatore del corso e specificate per ciascun corso di dottorato nel successivo art. 14, sono intese ad accertare la preparazione e i requisiti culturali del candidato, nonche' la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza di una o piu' lingue straniere. Il diario delle prove per ciascun corso di dottorato, con l'indicazione della sede, del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, e' stabilito dall'art. 14 del presente bando. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento. Il candidato e' escluso dal concorso se non si presenta per la/e prova/e.