Art. 5.
                            Prove d'esame
    L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
un  colloquio.  Il  candidato  dovra'  inoltre  dimostrare  la  buona
conoscenza di almeno una lingua straniera.
    Le  prove  d'esame,  fatte salve le eventuali indicazioni fornite
dal  coordinatore  del  corso  e  specificate  per  ciascun  corso di
dottorato  nel  successivo  art. 14,  sono  intese  ad  accertare  la
preparazione  e  i  requisiti culturali del candidato, nonche' la sua
attitudine  alla  ricerca  scientifica  e la conoscenza di una o piu'
lingue straniere.
    Il  diario  delle  prove  per  ciascun  corso  di  dottorato, con
l'indicazione  della  sede, del giorno, del mese e dell'ora in cui le
medesime avranno luogo, e' stabilito dall'art. 14 del presente bando.
    Per  sostenere  le  prove  i candidati dovranno esibire un valido
documento  di riconoscimento. Il candidato e' escluso dal concorso se
non si presenta per la/e prova/e.