Art. 7.
                         Ammissione al corso
    Espletate  le prove concorsuali, l'amministrazione universitaria,
al    momento    dell'approvazione    della   graduatoria,   richiede
contemporaneamente  a  tutti  i  candidati presenti nella graduatoria
stessa   accettazione   subordinata   all'ammissione   al  corso,  da
presentare o far pervenire all'Amministrazione universitaria, pena la
decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni che decorrono dal
giorno  successivo  a  quello  in  cui  avranno  ricevuto il relativo
invito.
    I   candidati  sono  ammessi  al  corso  secondo  l'ordine  della
graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili.
    Solo  ai  candidati  collocati  utilmente  in graduatoria ai fini
dell'ammissione  al  corso,  viene  richiesta  la presentazione della
documentazione  di  rito,  secondo  quanto  specificato al successivo
art. 8.
    In  caso di mancata o tardiva risposta all'invito di cui al comma
1  del  presente articolo o di rinuncia o di decadenza da parte degli
aventi  diritto,  purche'  non  sia trascorso un mese dall'inizio del
corso, subentra altro candidato, secondo l'ordine della graduatoria.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
    Si  procedera'  all'attivazione  del  corso  di dottorato solo in
presenza di almeno tre candidati ammessi al corso stesso.