Art. 8. Domanda di iscrizione I candidati collocati utilmente in graduatoria ai fini dell'ammissione al corso, devono presentare o far pervenire all'Amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro il termine perentorio di giorni 15 che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, domanda di iscrizione subordinata all'ammissione al corso di dottorato, in carta legale, da compilarsi su apposito modello predisposto dall'Amministrazione universitaria, comprensiva delle seguenti autocertificazioni relative al possesso: della cittadinanza; del diploma di laurea; e contenente le seguenti dichiarazioni: a) di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad altro corso di laurea, di dottorato, ad un master universitario o ad una scuola di specializzazione, per tutta la durata del corso suindicato; b) di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato; c) di essere/non essere in servizio presso una pubblica amministrazione e, in caso affermativo, di avere richiesto il collocamento in aspettativa a decorrere dalla data di inizio del corso e per tutta la sua durata (art. 11 regolamento di Ateneo e art. 52, comma 57, legge n. 448 del 28 dicembre 2001); d) di svolgere / non svolgere attivita' esterne, anche occasionali e di breve durata, specificando in caso affermativo i termini del rapporto; e) di impegnarsi, qualora intraprenda attivita' esterne, anche occasionali e di breve durata, a darne comunicazione al Coordinatore del corso e, per conoscenza, all'Amministrazione universitaria, affinche' il collegio dei docenti si esprima circa la compatibilita' o meno tra la frequenza del corso di dottorato e gli impegni derivanti dalle suddette attivita'; f) di impegnarsi, qualora ammesso al dottorato senza fruizione della borsa di studio, a dare comunque comunicazione all'Amministrazione universitaria dell'attivita' di lavoro dipendente dallo stesso prestata presso ente pubblico o privato; g) qualora divenga assegnatario della borsa di studio, di non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorato; h) i portatori di handicap con invalidita' pari o superiore al 66% dichiareranno il loro status al fine dell'esonero dal pagamento del contributo. In presenza di borse finanziate o cofinanziate da soggetti pubblici o privati esterni si procedera' all'assegnazione delle borse di studio a seguito di opzione manifestata dai candidati nel rispetto dell'ordine della graduatoria di merito. L'interessato, per abbreviare l'iter del procedimento, puo' esibire copia, ancorche' non autenticata, del certificato di laurea, ma non ha un onere in tal senso perche' l'amministrazione e' tenuta a procedere autonomamente. I candidati, ai fini dell'ammissione ai corsi, devono presentare o far pervenire all'Amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro il termine perentorio di giorni 15 che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti: fotocopia di un documento d'identita', debitamente firmata; n. 2 fotografie recenti e di uguale formato (cm 4 x 4,5), firmate a tergo; solo da parte di coloro che non usufruiscono di borsa di studio: ricevuta del versamento di Euro 257,00, di cui Euro 250,00 per la 1ª rata del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi, ed Euro 7,00 per la polizza assicurativa infortuni, da effettuarsi sul conto di tesoreria n. 3497647 Codice Ente 103 - intestato all'Universita' Politecnica delle Marche presso UNICREDIT Banca S.p.A. - Divisione Cariverona Banca S.p.a. Sede di Ancona - ABI 02008 CAB 02620, con la seguente causale: «1ª rata di iscrizione al dottorato di ricerca in ... + contributo assicurativo»; solo da parte di coloro che sono in possesso di laurea conseguita all'estero e ad integrazione della documentazione allegata alla domanda di partecipazione di cui al precedente art. 4, penultimo comma: diploma originale di laurea corredato di copia tradotta e legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane. Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro i termini sopracitati saranno considerati rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti e i posti vacanti saranno assegnati ad altri aspiranti che seguono nella graduatoria degli idonei. L'Amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del domicilio da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa. L'esclusione dalla partecipazione al corso puo' essere disposta, per difetto dei requisiti, in qualunque momento, con provvedimento motivato del rettore.