Art. 9.
                           Borse di studio
    Le   borse   di  studio  vengono  assegnate,  previa  valutazione
comparativa  del merito e secondo l'ordine definito nella graduatoria
di  merito  formulata  dalla commissione giudicatrice, per un importo
annuale lordo pari a Euro 10.562,00.
    A  parita'  di  merito  prevale  la  valutazione della situazione
economica  determinata  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
    La  durata  della  borsa  di studio e' pari all'intera durata del
corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo,
salvo motivata delibera del collegio dei docenti.
    In  presenza  di  borse  finanziate  o  cofinanziate  da soggetti
pubblici o privati esterni si procedera' all'assegnazione delle borse
di studio a seguito di opzione manifestata dai candidati nel rispetto
dell'ordine della graduatoria di merito.
    In  caso di rinuncia al proseguimento del corso o di decadenza di
un  dottorando  titolare  di  borsa  di studio, la borsa stessa sara'
attribuita,  rispettando  l'ordine  della  graduatoria,  al primo dei
dottorandi non borsisti, con le seguenti modalita':
      1)  qualora  non sia trascorso un mese dall'inizio del corso la
borsa  verra' attribuita per intero e l'Amministrazione universitaria
restituira'  al  borsista  subentrante  la 1ยช rata del contributo per
l'accesso e la frequenza ai corsi;
      2)  qualora sia trascorso piu' di un mese dall'inizio del corso
la  borsa  verra'  attribuita  per  la  parte  residua  e il borsista
subentrante  non  dovra'  corrispondere  le  rate  del contributo per
l'accesso  e  la  frequenza  ai  corsi  dovute successivamente al suo
subentro.
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando.
    L'importo della borsa di studio e' aumentato nella misura del 50%
per   eventuali   periodi   di   soggiorno   all'estero   debitamente
autorizzati,   subordinatamente   alla   sussistenza  della  relativa
copertura  finanziaria.  Tali  periodi  non  possono  in  alcun  caso
superare la meta' della durata dell'intero corso di dottorato.
    La  richiesta  ai  fini  dell'incremento di cui sopra deve essere
diretta dal coordinatore del corso al rettore e deve essere corredata
da  attestazione  che l'attivita' per la quale si chiede la mobilita'
del  dottorando  rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di
studi e di ricerca a suo tempo formulati.
    Il  pagamento  della  borsa  viene  effettuato in rate bimestrali
posticipate,   previa   attestazione   di  frequenza  rilasciata  dal
coordinatore   del   corso,   da  far  pervenire  all'amministrazione
universitaria entro il giorno 10 del mese di scadenza della rata.
    In  caso  di  mancata  corresponsione  di  una  rata, per ritardo
dell'inizio del corso o per ritardata presentazione dell'attestato di
frequenza,  questa  verra'  cumulata  con  le rate successive, previa
dichiarazione,   nel   caso   di   inizio  ritardato,  da  parte  del
coordinatore  del  corso,  dell'avvenuto  recupero  dell'attivita' di
ricerca  relativa al periodo antecedente l'inizio effettivo del corso
stesso.
    Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio per un corso di
dottorato  anche  per  un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.