Art. 9. Borse di studio Le borse di studio vengono assegnate, previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice, per un importo annuale lordo pari a Euro 10.562,00. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001. La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo, salvo motivata delibera del collegio dei docenti. In presenza di borse finanziate o cofinanziate da soggetti pubblici o privati esterni si procedera' all'assegnazione delle borse di studio a seguito di opzione manifestata dai candidati nel rispetto dell'ordine della graduatoria di merito. In caso di rinuncia al proseguimento del corso o di decadenza di un dottorando titolare di borsa di studio, la borsa stessa sara' attribuita, rispettando l'ordine della graduatoria, al primo dei dottorandi non borsisti, con le seguenti modalita': 1) qualora non sia trascorso un mese dall'inizio del corso la borsa verra' attribuita per intero e l'Amministrazione universitaria restituira' al borsista subentrante la 1ยช rata del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi; 2) qualora sia trascorso piu' di un mese dall'inizio del corso la borsa verra' attribuita per la parte residua e il borsista subentrante non dovra' corrispondere le rate del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi dovute successivamente al suo subentro. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando. L'importo della borsa di studio e' aumentato nella misura del 50% per eventuali periodi di soggiorno all'estero debitamente autorizzati, subordinatamente alla sussistenza della relativa copertura finanziaria. Tali periodi non possono in alcun caso superare la meta' della durata dell'intero corso di dottorato. La richiesta ai fini dell'incremento di cui sopra deve essere diretta dal coordinatore del corso al rettore e deve essere corredata da attestazione che l'attivita' per la quale si chiede la mobilita' del dottorando rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di studi e di ricerca a suo tempo formulati. Il pagamento della borsa viene effettuato in rate bimestrali posticipate, previa attestazione di frequenza rilasciata dal coordinatore del corso, da far pervenire all'amministrazione universitaria entro il giorno 10 del mese di scadenza della rata. In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo dell'inizio del corso o per ritardata presentazione dell'attestato di frequenza, questa verra' cumulata con le rate successive, previa dichiarazione, nel caso di inizio ritardato, da parte del coordinatore del corso, dell'avvenuto recupero dell'attivita' di ricerca relativa al periodo antecedente l'inizio effettivo del corso stesso. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.