Art. 7.

                     Ammissione alla prova orale

    Conseguono  l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato in ciascuna delle due prove scritte una votazione di almeno
ventiquattro trentesimi (24/30) o equivalente.
    Ai  candidati  che conseguono l'ammissione alla prova orale viene
data  comunicazione  tramite  affissione  dei  risultati  delle prove
scritte  all'Albo  Ufficiale dell'Ateneo e/o presso la sede d'esame o
comunque   secondo   le   modalita'   comunicate   dalla  Commissione
giudicatrice.
    La  prova  orale  si  intendera'  superata  se il candidato avra'
ottenuto  una  votazione  di almeno ventiquattro trentesimi (24/30) o
equivalente.
    La  votazione  complessiva e' determinata dalla somma della media
dei   voti  conseguiti  nelle  due  prove  scritte,  della  votazione
conseguita   nella  prova  orale  e  dal  punteggio  riportato  nella
valutazione dei titoli.