Art. 7. Ammissione alla prova orale Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle due prove scritte una votazione di almeno ventiquattro trentesimi (24/30) o equivalente. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione tramite affissione dei risultati delle prove scritte all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e/o presso la sede d'esame o comunque secondo le modalita' comunicate dalla Commissione giudicatrice. La prova orale si intendera' superata se il candidato avra' ottenuto una votazione di almeno ventiquattro trentesimi (24/30) o equivalente. La votazione complessiva e' determinata dalla somma della media dei voti conseguiti nelle due prove scritte, della votazione conseguita nella prova orale e dal punteggio riportato nella valutazione dei titoli.