Art. 8. Titoli valutabili Ai titoli verra' attribuito un punteggio complessivo pari a 30 punti. I titoli valutabili ed il relativo punteggio sono i seguenti: a) titoli di studio fino ad un massimo di punti 8: diploma di laurea conseguito secondo le modalita' previste dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero laurea specialistica (LS), tenuto conto della valutazione o del giudizio riportato; altri titoli di studio e accademici attinenti al posto da ricoprire (seconda laurea, specializzazioni, dottorati, borse di studio, master, ecc); b) titoli di servizio fino ad un massimo di punti 12: saranno valutate le attivita' di lavoro svolte presso pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, ed in particolare presso amministrazioni universitarie sulla base della natura, della durata e dell'attinenza al posto messo a concorso. Ai candidati che concorrono, in quanto in possesso del requisito del titolo di studio in aggiunta alle esperienze lavorative prestate per almeno 4 anni, il servizio sara' valutato solo per la parte eccedente i quattro anni previsti come requisito di ammissione; c) altri titoli fino ad un massimo di punti 10: incarichi ed attivita' lavorative presso datori di lavoro privati, pubblicazioni scientifiche e/o lavori originali, attivita' didattiche, partecipazione in qualita' di relatore a corsi, seminari ecc.; partecipazione a convegni, congressi ecc.; attestazioni di qualificazione o di specializzazione, rilasciati a seguito di frequenza di corsi di formazione professionale e/o seminari organizzati dall'Ateneo, da pubbliche amministrazioni, da enti pubblici o da organismi privati attinenti al posto messo a concorso o qualunque altro titolo non ricompreso nelle precedenti tipologie purche' attinente ai posti messi a concorso. Il candidato deve produrre i titoli di cui richiede la valutazione: a) in originale; oppure b) in copia autenticata; oppure c) in fotocopia rendendo dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di essere a conoscenza del fatto che la copia dei titoli allegata e' conforme all'originale, redatta nelle forme di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, oppure presentata o spedita gia' sottoscritta, in allegato alla domanda, unitamente alla copia fotostatica del documento d'identita' del dichiarante medesimo (vedi allegato B); oppure d) rendendo la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell'atto di notorieta' relativa ai titoli posseduti, con l'esatta indicazione di data, luogo di conseguimento, svolgimento o partecipazione e votazione riportata degli stessi, o contenente tutti gli elementi necessari per la loro valutazione, redatta nelle forme di cui all'art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, oppure presentata o spedita gia' sottoscritta, in allegato alla domanda, unitamente alla copia fotostatica del documento d'identita' del dichiarante medesimo. (vedi allegato B). Il candidato dovra' specificare in modo analitico e preciso ogni elemento utile al fine della valutazione del titolo dichiarato in domanda. Non verranno valutati i titoli presentati con modalita' differenti da quelle sopra indicate. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dalla commissione giudicatrice, dopo lo svolgimento delle prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.