Art. 7.

                     Ammissione alla prova orale

    Conseguono  l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato  nella  prova  scritta a contenuto teorico una votazione di
almeno ventuno trentesimi (21/30) o equivalente.
    Ai  candidati  che conseguono l'ammissione alla prova orale viene
data  comunicazione  tramite  affissione  dei  risultati  delle prove
scritte  all'Albo  ufficiale  dell'Ateneo  e/o presso la sede d'esame
indicata   e   secondo  le  modalita'  comunicate  dalla  commissione
giudicatrice.
    La  prova  orale  si  intendera'  superata  se il candidato avra'
ottenuto  una  votazione  di  almeno  ventuno  trentesimi  (21/30)  o
equivalente.
    La  votazione  complessiva  e'  determinata  dalla somma del voto
conseguito  nella  prova  scritta  a  contenuto  teorico  e  del voto
conseguito nella prova orale.