Art. 3. Compiti, doveri e regime di impegno 1. Il direttore e' responsabile del funzionamento complessivo del dipartimento e svolge tutti i compiti attribuitigli dai regolamenti e dagli atti generali dell'ente. 2. L'incarico di direttore e' svolto a tempo pieno. 3. La carica di direttore di dipartimento e' incompatibile con altri uffici o impieghi pubblici o privati, anche elettivi, nonche' con le funzioni di amministratore o sindaco di societa' che abbiano fine di lucro e con l'esercizio di attivita' commerciali o industriali; l'esercizio di attivita' professionali o comunque di consulenza, puo' essere autorizzata dal consiglio di amministrazione, in considerazione del volume di impegno previsto, sulla base di un'autocertificazione sottoscritta dall'interessato. 4. La carica di direttore di dipartimento e' altresi' incompatibile con quella di presidente, di direttore generale, di direttore di istituto o con altre funzioni dirigenziali interne all'Ente, nonche' con la carica di componente del consiglio di amministrazione, del consiglio scientifico generale, del collegio dei revisori dei conti e del comitato di valutazione. 5. Il direttore di dipartimento, se professore o ricercatore universitario, e' collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatore o tecnologo di altri enti o dipendente di altre pubbliche amministrazioni e' collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche.