Art. 3.

                 Compiti, doveri e regime di impegno

    1. Il direttore e' responsabile del funzionamento complessivo del
dipartimento e svolge tutti i compiti attribuitigli dai regolamenti e
dagli atti generali dell'ente.
    2. L'incarico di direttore e' svolto a tempo pieno.
    3.  La  carica  di direttore di dipartimento e' incompatibile con
altri  uffici  o impieghi pubblici o privati, anche elettivi, nonche'
con  le  funzioni di amministratore o sindaco di societa' che abbiano
fine   di   lucro  e  con  l'esercizio  di  attivita'  commerciali  o
industriali;  l'esercizio  di  attivita'  professionali o comunque di
consulenza, puo' essere autorizzata dal consiglio di amministrazione,
in  considerazione  del  volume  di  impegno  previsto, sulla base di
un'autocertificazione sottoscritta dall'interessato.
    4.   La   carica   di   direttore  di  dipartimento  e'  altresi'
incompatibile  con  quella  di  presidente, di direttore generale, di
direttore  di  istituto  o  con  altre  funzioni dirigenziali interne
all'Ente,  nonche'  con  la  carica  di  componente  del consiglio di
amministrazione, del consiglio scientifico generale, del collegio dei
revisori dei conti e del comitato di valutazione.
    5.  Il  direttore  di  dipartimento,  se professore o ricercatore
universitario,  e' collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 12 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se
ricercatore o tecnologo di altri enti o dipendente di altre pubbliche
amministrazioni  e'  collocato  in aspettativa senza assegni ai sensi
dell'art. 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modifiche.