Art. 4. Durata in carica 1. L'incarico di direttore di dipartimento ha durata di cinque anni a partire dalla data di assunzione e puo' essere riconfermato una sola volta. 2. L'incarico puo' cessare anticipatamente per dimissioni o revoca. in tal caso, in attesa dello svolgimento della selezione pubblica, le funzioni di direttore sono svolte da un facente funzioni nominato dal presidente.