Art. 4.

                          Durata in carica

    1.  L'incarico  di  direttore di dipartimento ha durata di cinque
anni  a  partire  dalla data di assunzione e puo' essere riconfermato
una sola volta.
    2.  L'incarico  puo'  cessare  anticipatamente  per  dimissioni o
revoca.  in  tal  caso,  in  attesa dello svolgimento della selezione
pubblica, le funzioni di direttore sono svolte da un facente funzioni
nominato dal presidente.