Art. 3.
    Dalla  data  di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica - 4ยช serie speciale - decorre il termine
previsto   dall'art. 9  del  decreto-legge  21 aprile  1995,  n. 120,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 21 giugno 1995, n. 236,
per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari prof. Renzo Carli e prof. Mario
Farne'.  Decorso  tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
    La   spesa   relativa  gravera'  sul  Cap.  1/2/31  del  bilancio
preventivo dell'Universita'.
      Cagliari, 2 agosto 2005
                                            Il rettore: Mistretta