Art. 5.
Prova di preselezione, calendario delle prove scritte e comunicazioni
    Qualora  il  numero delle domande di partecipazione di coloro che
non  abbiano  svolto  attivita'  lavorativa  con  rapporto  di lavoro
subordinato  per  almeno trentasei mesi nella categoria oggetto della
selezione  o  nelle  categorie  superiori  presso l'Universita' degli
studi  di  Perugia,  superi  le  centoventi unita', l'ammissione alle
prove  scritte  potra'  essere  preceduta  da  una  preselezione, che
consistera'  in  una  prova  scritta  fondata  su  quesiti a risposta
sintetica   o  a  risposta  multipla  predefinita  e  vertera'  sugli
argomenti previsti per le prove d'esame.
    Saranno  ammessi  a  partecipare  alle  prove  scritte  di cui al
successivo  art. 7,  i  candidati che abbiano svolto, senza demerito,
attivita'  lavorativa  con  rapporto di lavoro subordinato per almeno
trentasei  mesi  nella  categoria  oggetto  della  selezione  o nelle
categorie  superiori  presso  l'Universita'  degli  studi di Perugia,
nonche'  i  primi  sessanta  concorrenti  partecipanti  alla prova di
preselezione,  secondo  l'ordine  di  graduatoria  formata in base al
punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione
e  che  abbiano  riportato nella prova stessa una votazione di almeno
7/10 o equivalente.
    Saranno,  comunque,  ammessi  a  sostenere le prove scritte anche
tutti  i  candidati  che  avranno  riportato  il  medesimo  punteggio
dell'ultimo candidato compreso in tale graduatoria.
    Il   punteggio   riportato   nella   prova  di  preselezione  non
concorrera' alla formazione del punteggio complessivo.
    Nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica - 4ª serie speciale
«Concorsi  ed  esami» - del 30 sttembre 2005 verra' dato avviso della
sede   e   della   data   di   svolgimento  dell'eventuale  prova  di
preselezione,  nonche'  della  sede e della data di svolgimento delle
prove scritte.
    In  caso  di svolgimento della prova di preselezione, alla stessa
potranno  partecipare  tutti  i  candidati  che  non avranno ricevuto
comunicazione  di  esclusione  dal  concorso.  Alle  successive prove
scritte  potranno  partecipare  tutti  coloro che, avendo partecipato
alla   prova  di  preselezione,  avranno  ricevuto  comunicazione  di
superamento   della  stessa,  nonche'  i  candidati  esonerati  dalla
preselezione che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dal
concorso.
    Qualora  la  prova  di  preselezione non fosse svolta, alle prove
scritte  potranno  partecipare  tutti  i  candidati  che  non avranno
ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso.
    Il  predetto avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale avra' valore
di  notifica  a  tutti  gli  effetti e, pertanto, i candidati saranno
tenuti  a  presentarsi,  senza  alcuna altra comunicazione, presso la
sede,  nei giorni e nell'ora indicati nello stesso per lo svolgimento
dell'eventuale prova di preselezione e per le prove scritte.
    La  mancata  presentazione  del candidato alla eventuale prova di
preselezione  o alle prove scritte sara' considerata come rinuncia al
concorso, quale ne sia la causa.
    Per  essere ammessi a sostenere l'eventuale prova di preselezione
di  cui  al  presente  articolo,  nonche'  le prove d'esame di cui al
successivo  art. 7,  i  candidati  dovranno  essere muniti di uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
      carta  di  identita',  passaporto,  patente  di  guida, patente
nautica,   libretto  di  pensione,  patentino  di  abilitazione  alla
conduzione   di   impianti   termici,   porto   d'armi,   tessere  di
riconoscimento,  purche'  munite di fotografia e di timbro o di altra
segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.
    I  predetti  documenti  non devono essere scaduti per decorso del
termine di validita' previsto per ciascuno di essi.
    Qualora   l'interessato  sia  in  possesso  di  un  documento  di
identita'  o  di riconoscimento non in corso di validita', gli stati,
le  qualita'  personali  e  i  fatti in esso contenuti possono essere
comprovati  mediante  esibizione  dello stesso, purche' l'interessato
dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti
nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.