Art. 9.
                 Costituzione del rapporto di lavoro
    I   candidati  risultati  vincitori  saranno  invitati,  a  mezzo
telegramma,   a   stipulare   un   contratto  individuale  di  lavoro
conformemente  a  quanto  previsto  dal  vigente  C.C.N.L., e saranno
assunti  in via provvisoria con riserva di accertamento dei requisiti
prescritti per la categoria per la quale sono risultati vincitori.
    Entro  trenta  giorni  dalla  stipula  del contratto, i vincitori
dovranno produrre:
      a) la  documentazione richiesta dall'amministrazione, di cui al
successivo art. 10;
      b) dichiarazione  resa sotto la propria responsabilita', di non
avere  altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi
in  nessuna delle situazioni di incompatibilita' o cumulo di impieghi
richiamate dalle disposizioni vigenti e, in particolare, dall'art. 53
del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, ovvero a presentare
la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione;
      c) dichiarazione dei servizi resa ai sensi dell'art. 145, parte
II,  titolo  I,  del  testo  unico  delle  norme  sul  trattamento di
quiescenza  dei  dipendenti  civili e militari dello Stato, approvato
con  decreto  del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre
1973.
    Il  vincitore  che  senza giustificato motivo non assuma servizio
entro  il  termine  stabilito,  decade  dal  diritto alla stipula del
contratto   individuale   di  lavoro.  Qualora  il  vincitore  assuma
servizio,   per   giustificato   motivo,   con  ritardo  sul  termine
prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di
servizio.
    Al personale assunto spetta il trattamento economico previsto per
la   categoria  D,  posizione  economica  D1,  di  cui  al  contratto
collettivo  nazionale  del lavoro, relativo al personale del comparto
universita',  per  il  quadriennio  normativo  2002/2005 e il biennio
economico 2002/2003.