Art. 10. Costituzione del rapporto di lavoro I candidati risultati vincitori saranno invitati, a mezzo telegramma, a stipulare un contratto individuale di lavoro conformemente a quanto previsto dal vigente C.C.N.L., e saranno assunti in via provvisoria con riserva di accertamento dei requisiti prescritti per la categoria per la quale sono risultati vincitori. Entro trenta giorni dalla stipula del contratto, i vincitori dovranno produrre: a) la documentazione richiesta dall'amministrazione, di cui al successivo art. 11; b) dichiarazione resa sotto la propria responsabilita', di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' o cumulo di impieghi richiamate dalle disposizioni vigenti e, in particolare, dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, ovvero a presentare la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. c) dichiarazione dei servizi resa ai sensi dell'art. 145, parte II, titolo I, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973. Il vincitore che senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dal diritto alla stipula del contratto individuale di lavoro. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio. Al personale assunto spetta il trattamento economico previsto per la categoria D, posizione economica D1, di cui al contratto collettivo nazionale del lavoro, relativo al personale del comparto universita', per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico 2002/2003.