Art. 5.
                               Titoli
    Saranno  valutati,  ai fini della formazione della graduatoria di
merito  i  sottoindicati  titoli.  Per  i  titoli sara' attribuito un
punteggio  complessivo pari a 30/90 o equivalente, ripartito nel modo
seguente:
      a) titoli  di  studio superiori rispetto a quello richiesto per
l'accesso,  purche'  attinenti  all'attivita' del posto da ricoprire,
fino ad massimo di punti 10;
      b) altri   titoli   quali:   abilitazione  all'esercizio  della
professione  legale, attestati di qualificazione e/o specializzazione
rilasciati   a   seguito   di   frequenza   di  corsi  di  formazione
professionale,   organizzati  da  pubbliche  amministrazioni  o  enti
privati, purche' attinenti all'attivita' del posto da ricoprire, fino
ad un massimo di punti 10;
      c) servizio svolto in posizioni funzionali e con compiti pari a
quelle  del  posto  da  ricoprire,  presso  le universita' o soggetti
pubblici fino ad un massimo di punti 10.
    Per  coloro che sono stati esonerati dalla prova di preselezione,
sara'  valutata  l'attivita'  lavorativa  svolta presso l'Universita'
degli  studi  di  Perugia  eccedente  i  36 mesi che hanno comportato
l'esonero dalla preselezione.
    I   titoli  da  sottoporre  alla  valutazione  della  commissione
giudicatrice  di  cui  al presente articolo, devono essere presentati
entro  il  termine  utile per la presentazione delle domande, pena la
non  valutazione  o  in  originale  o  in  copia autentica o in copia
corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ne attesti
la  conformita'  all'originale,  ovvero  autocertificati ai sensi del
decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 445/2000, utilizzando i
modelli B e C come di seguito indicato.
    I  titoli relativi ai punti a) e b) del presente articolo, devono
essere  prodotti  o  in  originale  o  in  copia autentica o in copia
corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ne attesti
la  conformita'  all'originale,  conformemente  al  modello B, oppure
possono   essere  attestati  mediante  dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione,  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000,  conformemente  al  modello  C.  In quest'ultimo caso il
candidato  dovra'  indicare  tutti  gli  estremi  utili ai fini della
esatta individuazione del titolo:
      per  il  punto  a),  indicare la natura del diploma, la data di
conseguimento, l'ateneo, la votazione;
      per  il  punto  b)  specificare  dettagliatamente la natura del
titolo,  il  soggetto  che  lo  ha  rilasciato, la data di rilascio e
l'eventuale votazione finale.
    I titoli relativi al punto c) del presente articolo devono essere
prodotti  o in originale o in copia autentica o in copia corredata da
dichiarazione   sostitutiva   di  atto  notorio  che  ne  attesti  la
conformita' all'originale, conformemente al modello B, oppure possono
essere  attestati mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
ai  sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
conformemente al modello B.
    Per  i  titoli  di  cui  al punto c) dovra' essere specificata la
natura   del  servizio  svolto,  il  periodo  e  l'ente  pubblico  di
riferimento.
    Le  dichiarazioni  sostitutive  dell'atto di notorieta' di cui al
modello B devono essere sottoscritte dall'interessato in presenza del
dipendente  addetto  ovvero  sottoscritte  e  presentate unitamente a
copia  fotostatica  non  autenticata  di un documento di identita' in
corso   di  validita'  del  sottoscrittore,  ai  sensi  dell'art. 38,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
    Nelle  dichiarazioni  sostitutive il candidato dovra' specificare
in  modo  analitico  e  preciso  ogni  elemento  utile  ai fini della
valutazione del titolo dichiarato.
    La  presentazione  della documentazione relativa ai titoli non e'
richiesta  nei  casi in cui l'amministrazione ne sia in possesso o ne
possa  disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni.
A  tal  fine il candidato dovra' espressamente indicare nella domanda
la   documentazione  di  cui  intende  avvalersi,  facendo  esplicito
riferimento all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
    Ai  titoli  redatti  in lingua straniera deve essere allegata una
traduzione   in   lingua  italiana,  certificata  conforme  al  testo
straniero,  redatta  dalla  competente  rappresentanza  diplomatica o
consolare  ovvero  da  un  traduttore  ufficiale  oppure  certificata
conforme   al  testo  straniero  mediante  dichiarazione  sostitutiva
dell'atto  di  notorieta',  resa  ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conformemente all'allegato
modello B.
    Il  controllo e la valutazione dei titoli, previa indicazione dei
criteri  da  parte  della  commissione giudicatrice, sono svolti dopo
l'espletamento  delle  prove  scritte,  ma  prima  di  procedere alla
correzione dei relativi elaborati.
    Il  risultato  della  valutazione dei titoli sara' reso noto agli
interessati     mediante     comunicazione     individuale,     prima
dell'effettuazione della prova orale.
    L'amministrazione  procede  ad idonei controlli sulla veridicita'
delle  dichiarazioni  sostitutive presentate ai sensi della normativa
vigente.