Art. 10. Nomina e periodo di prova Il vincitore del concorso sara' invitato a stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato in prova, nel ruolo del personale dirigente di questa Universita', e potra' chiedere il trasferimento in altra sede non prima di un periodo minimo di sette anni. L'assunzione in servizio sara' comunque subordinata alla disponibilita' finanziaria di questo Ateneo per le spese del personale. Colui che, invitato a stipulare il contratto di lavoro a tempo indeterminato, non i presenti senza giustificato motivo nella data indicatagli dall'Amministrazione, decade dalla nomina. Il periodo di prova ha la durata di mesi tre, trascorso il quale, senza che il rapporto sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorsa la meta' del periodo di prova ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza l'obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Per quanto non previsto si fa riferimento al contratto collettivo vigente del personale dirigente universitario.