Art. 10.

                      Nomina e periodo di prova

    Il vincitore del concorso sara' invitato a stipulare un contratto
di  lavoro  a  tempo  indeterminato in prova, nel ruolo del personale
dirigente  di  questa Universita', e potra' chiedere il trasferimento
in altra sede non prima di un periodo minimo di sette anni.
    L'assunzione   in   servizio   sara'  comunque  subordinata  alla
disponibilita'   finanziaria  di  questo  Ateneo  per  le  spese  del
personale.
    Colui  che,  invitato  a stipulare il contratto di lavoro a tempo
indeterminato,  non  i  presenti senza giustificato motivo nella data
indicatagli dall'Amministrazione, decade dalla nomina.
    Il periodo di prova ha la durata di mesi tre, trascorso il quale,
senza  che  il  rapporto  sia  stato  risolto  da una delle parti, il
dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta
l'anzianita'  dal  giorno  dell'assunzione  a  tutti  gli effetti. Il
periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
    Decorsa  la  meta' del periodo di prova ciascuna delle parti puo'
recedere  dal  rapporto  in  qualsiasi  momento  senza  l'obbligo  di
preavviso  ne'  di  indennita'  sostitutiva del preavviso. Il recesso
opera dal momento della comunicazione alla controparte.
    Per quanto non previsto si fa riferimento al contratto collettivo
vigente del personale dirigente universitario.