Art. 5. Commissione giudicatrice La Commissione giudicatrice sara' nominata dal Direttore amministrativo e sara' composta da umi numero 2 dispari di componenti, di cui uno con funzioni di presidente, esperti nelle materie oggetto delle prove concorsuali. Detti componenti sono scelti, nel rispetto dei principi delle pari opportunita', tra soggetti di qualificazione ed esperienza appropriate, quali magistrati amministrativi, contabili, avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia, professori di prima fascia di Universita' pubbliche o private. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente di ruolo dell'Universita' di categoria non inferiore alla D ed appartenente all'area amministrativa-gestionale. Non possono far parte della commissione esaminatrice: a) i componenti degli organi collegiali di Governo ed il Direttore Amministrativo dell'Universita' degli studi di Cassino: b) coloro che ricoprono cariche politiche e/o sindacali; c) coloro che si trovano nelle situazioni di incompatibilita' previste ai sensi dell'art. 51, commi 1, 2, 3 e 5 c.p.c. e dalla normativa vigente. Inoltre, almeno un terzo dei posti di componente della commissione di concorso e' riservato, salvo motivata impossibilita', alle donne, purche' in possesso dei requisiti di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La commissione esaminatrice potra' essere integrata da componenti esperti nelle lingue straniere previste dal concorso nonche' da esperti in apparecchiature ed applicazioni informatiche.