Art. 5.

                      Commissione giudicatrice

    La   Commissione   giudicatrice   sara'  nominata  dal  Direttore
amministrativo   e   sara'  composta  da  umi  numero  2  dispari  di
componenti,  di  cui  uno  con  funzioni di presidente, esperti nelle
materie  oggetto  delle  prove  concorsuali.  Detti  componenti  sono
scelti,  nel  rispetto  dei  principi  delle  pari  opportunita', tra
soggetti   di   qualificazione   ed   esperienza  appropriate,  quali
magistrati amministrativi, contabili, avvocati dello Stato, dirigenti
di  prima fascia, professori di prima fascia di Universita' pubbliche
o private.
    Le  funzioni  di segretario sono svolte da un dipendente di ruolo
dell'Universita'  di  categoria  non inferiore alla D ed appartenente
all'area amministrativa-gestionale.
    Non possono far parte della commissione esaminatrice:
      a) i  componenti  degli  organi  collegiali  di  Governo  ed il
Direttore Amministrativo dell'Universita' degli studi di Cassino:
      b) coloro che ricoprono cariche politiche e/o sindacali;
      c) coloro  che  si trovano nelle situazioni di incompatibilita'
previste  ai  sensi  dell'art.  51,  commi 1, 2, 3 e 5 c.p.c. e dalla
normativa vigente.
    Inoltre,   almeno   un   terzo  dei  posti  di  componente  della
commissione  di concorso e' riservato, salvo motivata impossibilita',
alle  donne, purche' in possesso dei requisiti di cui all'art. 57 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
    La commissione esaminatrice potra' essere integrata da componenti
esperti  nelle  lingue  straniere  previste  dal  concorso nonche' da
esperti in apparecchiature ed applicazioni informatiche.