Art. 8. Documenti di riconoscimento Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti, con l'esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: a) fotografia recente, con firma autenticata dal Sindaco o da un notaio; b) libretto ferroviario personale; c) tessera postale; d) porto d'armi; e) patente automobilistica; f) passaporto; g) carta d'identita'.