Art. 8.

                     Documenti di riconoscimento

    Per  sostenere  le  prove  i  candidati devono essere muniti, con
l'esclusione   di   altri,   di   uno   dei   seguenti  documenti  di
riconoscimento:
      a) fotografia  recente,  con firma autenticata dal Sindaco o da
un notaio;
      b) libretto ferroviario personale;
      c) tessera postale;
      d) porto d'armi;
      e) patente automobilistica;
      f) passaporto;
      g) carta d'identita'.