Art. 8. Prove di esame Le prove di esame si svolgeranno nella sede che l'Universita' riterra' di stabilire; il diario delle prime due prove, con l'indicazione del mese, del giorno e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sara' notificato ai candidati ammessi tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime ed inoltre sara' dato avviso nello stesso termine nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia. Gli esami consisteranno in una prova scritta, in una prova teorico pratica ed una prova orale, come da programma allegato al presente decreto. La prova orale comprendera' altresi' l'accertamento della conoscenza della lingua, a scelta del candidato, inglese o francese. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 21/30 - o equivalente - in ciascuna prova scritta. Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale verra' data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle suddette prove. L'avviso per la presentazione alla prova orale verra' dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. La prova orale non si intende superata se il candidato non avra' ottenuto una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Le prove orali si svolgeranno in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso nella sede degli esami. Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prime due prove e della votazione conseguita nel colloquio.