Art. 11.

           Svolgimento del corso e prospettive di carriera

    1.  Il  corso  di  pilotaggio  aereo,  comprensivo di una fase di
istruzione  di  base  e  di  formazione  professionale di base, avra'
inizio  presumibilmente  nel  mese  di  gennaio/febbraio  2006  e  si
svolgera'  con  le  modalita'  previste negli articoli 4, 5 e 6 della
legge 19 maggio 1986, n. 224:
      a)  gli  ammessi  al  suddetto  corso,  inclusi  i  militari in
servizio,  saranno  assunti  con il grado di aviere allievo ufficiale
pilota   di  complemento  per  compiere  la  ferma  di  anni  dodici,
decorrente dalla data di incorporamento;
      b)  essi saranno promossi aviere scelto al compimento del terzo
mese di servizio e sergenti di complemento all'atto del conseguimento
del brevetto di pilota di aeroplano.
      c)  al  termine  dei corsi, gli allievi che avranno superato le
prove  prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare
e  gli  esami teorici, conseguiranno, se giudicati idonei ad assumere
il grado, la nomina a sottotenente di complemento.
    2.  La  Direzione generale per il personale militare, su proposta
del Comando di volta in volta competente ha facolta' di dimettere dal
corso  gli  allievi  che  non  conseguiranno il brevetto di pilota di
aeroplano  o quello di pilota militare, o che, per scarso rendimento,
per  motivi  psico-fisici, per mancanza di attitudine al pilotaggio o
per  motivi  disciplinari,  siano ritenuti non idonei a proseguire il
corso stesso.
    I  suddetti  frequentatori  perderanno  la  qualifica  di allievo
ufficiale   e   saranno   dimessi   dalla  ferma  contratta  all'atto
dell'incorporamento.
    3.  Gli allievi che non avranno superato gli esami teorici o che,
pur  avendo  superato  le  prove  prescritte  per il conferimento del
brevetto  di  pilota  militare,  saranno stati giudicati non idonei a
conseguire  il grado di sottotenente di complemento, saranno tenuti a
prestare  servizio con il grado di sergente pilota di complemento per
un  periodo di sei anni, decorrente dalla data di inizio del corso di
pilotaggio.
    4.  Durante  il  periodo  di  frequenza  del  corso  agli allievi
provenienti  dai sottufficiali e dai volontari di truppa, in servizio
permanente,  in  servizio  continuativo  o  in  ferma  o in rafferma,
competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.