Art. 2. Requisiti di partecipazione 1. Possono partecipare al concorso di cui al precedente art. 1 i concorrenti che: a) alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana abbiano compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non superato il ventitreesimo; b) abbiano una statura non inferiore a m 1,65 e non superiore a m 1,90; c) siano in possesso della cittadinanza italiana; d) godano dei diritti civili e politici; e) abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori, o del genitore esercente legittimamente l'esclusiva potesta', o del tutore, a contrarre l'arruolamento volontario nell'Aeronautica Militare; f) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari oppure di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado avente durata quadriennale, se integrato dal corso annuale previsto per l'accesso all'universita' dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e successive modificazioni. Sono altresi' validi, ai fini dell'ammissione alla partecipazione al concorso, i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado conseguiti all'estero, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, ai titoli di studio conseguiti in Italia. A tal fine i concorrenti dovranno presentare, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, una dichiarazione di equipollenza rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta; g) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica; h) non siano stati dimessi da corsi per allievi piloti o navigatori di una delle Forze armate o Corpi armati dello Stato perche' giudicati non idonei a proseguire i corsi stessi per mancanza di attitudine al volo o alla navigazione aerea, o per motivi psico-fisici; i) non siano stati dichiarati «obiettori di coscienza» o ammessi a prestare «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, (se di sesso maschile). 2. L'ammissione al corso e' subordinata al possesso dell'idoneita' fisica e psico-attitudinale prescritta dalla normativa in vigore per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo per allievi ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica militare, da accertarsi secondo le modalita' di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto. 3. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione al corso dei vincitori, nonche' la nomina di cui al successivo art. 10, comma 2, sono inoltre subordinate all'accertamento, anche successivo all'ammissione, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura. 4. I requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 1, salvo quello di cui alla lettera a) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, indicato al successivo art. 3. I requisiti medesimi, salvo quello di cui al precedente comma 1, lettera a), nonche' quelli di cui ai commi 2 e 3 devono essere mantenuti sino alla ammissione al corso, per la durata dello stesso e fino alla nomina a sottotenente di complemento.