Art. 2.

                     Requisiti di partecipazione

    1.  Possono partecipare al concorso di cui al precedente art. 1 i
concorrenti che:
      a) alla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  abbiano compiuto il
diciassettesimo anno di eta' e non superato il ventitreesimo;
      b) abbiano una statura non inferiore a m 1,65 e non superiore a
m 1,90;
      c) siano in possesso della cittadinanza italiana;
      d) godano dei diritti civili e politici;
      e) abbiano,  se  minorenni,  il  consenso  dei  genitori, o del
genitore esercente legittimamente l'esclusiva potesta', o del tutore,
a contrarre l'arruolamento volontario nell'Aeronautica Militare;
      f) siano  in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo  grado  di  durata  quinquennale che consenta l'iscrizione ai
corsi  universitari  oppure di un diploma di istruzione secondaria di
secondo  grado  avente  durata  quadriennale,  se integrato dal corso
annuale  previsto  per  l'accesso  all'universita'  dall'art. 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910, e successive modificazioni.
    Sono altresi' validi, ai fini dell'ammissione alla partecipazione
al  concorso,  i  diplomi  di  istruzione secondaria di secondo grado
conseguiti  all'estero,  riconosciuti  equipollenti,  ai  sensi delle
vigenti disposizioni, ai titoli di studio conseguiti in Italia. A tal
fine  i  concorrenti  dovranno presentare, unitamente alla domanda di
partecipazione   al   concorso,  una  dichiarazione  di  equipollenza
rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta;
      g) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego  presso  una pubblica amministrazione ovvero prosciolti,
d'autorita'  o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle Forze
armate  o  di  polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla
vita  militare  o  per  perdita permanente dei requisiti di idoneita'
fisica;
      h) non  siano  stati  dimessi  da  corsi  per  allievi piloti o
navigatori  di  una  delle  Forze  armate  o Corpi armati dello Stato
perche' giudicati non idonei a proseguire i corsi stessi per mancanza
di  attitudine  al  volo  o  alla  navigazione  aerea,  o  per motivi
psico-fisici;
      i) non  siano  stati  dichiarati  «obiettori  di  coscienza»  o
ammessi  a  prestare  «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230, (se di sesso maschile).
    2.   L'ammissione   al   corso   e'   subordinata   al   possesso
dell'idoneita' fisica e psico-attitudinale prescritta dalla normativa
in  vigore  per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo per allievi
ufficiali   piloti   di  complemento  dell'Aeronautica  militare,  da
accertarsi  secondo  le  modalita'  di  cui  agli  articoli 8 e 9 del
presente decreto.
    3.  Ai  sensi  dell'art.  2,  comma 5, del decreto del Presidente
della  Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487, l'ammissione al corso dei
vincitori,  nonche'  la nomina di cui al successivo art. 10, comma 2,
sono   inoltre   subordinate   all'accertamento,   anche   successivo
all'ammissione,  del  possesso  dei requisiti di moralita' e condotta
stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura.
    4.  I  requisiti  di partecipazione di cui al precedente comma 1,
salvo quello di cui alla lettera a) devono essere posseduti alla data
di  scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione
al  concorso,  indicato  al  successivo art. 3. I requisiti medesimi,
salvo quello di cui al precedente comma 1, lettera a), nonche' quelli
di cui ai commi 2 e 3 devono essere mantenuti sino alla ammissione al
corso,  per  la durata dello stesso e fino alla nomina a sottotenente
di complemento.