Art. 5.

                     Spese di viaggio e licenza

    1.  Le  spese  per i viaggi da e per le sedi delle prove previste
dal precedente art. 4, comma 1, sono a carico dei concorrenti.
    2.  I  concorrenti  che  siano  alle  armi  potranno fruire della
licenza   straordinaria   per   esami   limitatamente  ai  giorni  di
svolgimento  delle  prove  e  degli accertamenti di cui al precedente
art. 4 nonche' al tempo strettamente necessario per il raggiungimento
della  sede  ove  si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il
rientro  alla  sede di servizio. Essi fruiranno di vitto e alloggio a
carico  dell'amministrazione  durante gli accertamenti sanitari e per
il periodo di svolgimento del tirocinio.