Art. 5. Spese di viaggio e licenza 1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste dal precedente art. 4, comma 1, sono a carico dei concorrenti. 2. I concorrenti che siano alle armi potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui al precedente art. 4 nonche' al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il rientro alla sede di servizio. Essi fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'amministrazione durante gli accertamenti sanitari e per il periodo di svolgimento del tirocinio.