Art. 8.

                        Accertamenti sanitari

    1.  I  concorrenti  risultati  idonei  nella  prova  prevista dal
precedente  art. 7, saranno convocati presso il Centro aeromedico per
la    selezione   psico-fisiologica   dell'Istituto   medico   legale
dell'Aeronautica   militare   di  Roma,  ubicato  presso  l'Aeroporto
militare  di  Guidonia  (Roma),  nel giorno reso noto nella lettera o
telegramma  di  convocazione da parte dell'Accademia aeronautica, per
l'accertamento, a cura della commissione di cui al precedente art. 6,
comma  1,  lettera  b),  del possesso del requisito dell'idoneita' ai
servizi di navigazione aerea, previsto dalla normativa vigente citata
nelle premesse.
    2.  Il suddetto accertamento, in relazione ai tempi necessari per
la  definizione  della  graduatoria  di  cui  al  successivo art. 10,
avverra'    non    oltre    la   data   di   inizio   del   tirocinio
psico-attitudinale.  I concorrenti che alla data predetta non avranno
potuto,  per un qualsiasi motivo, riportare il prescritto giudizio di
idoneita' non saranno ammessi a proseguire le selezioni.
    3.  I  concorrenti  che  non si presenteranno nel giorno indicato
nella  lettera  o  telegramma  di  convocazione  saranno  considerati
rinunciatari  ed  esclusi  dal concorso, salvo grave impedimento che,
documentato  entro  il  giorno  stesso  di  presentazione a mezzo fax
all'Accademia  aeronautica  -  Ufficio concorsi (numero 081/7355083),
sara'  valutato  ai  fini  dell'eventuale  ammissione a sostenere gli
accertamenti  in  data diversa da quella per essi prevista, ricadente
comunque  nel  periodo  di svolgimento degli accertamenti da parte di
tutti i concorrenti.
    L'Accademia   aeronautica   -  Ufficio  concorsi  potra'  inoltre
autorizzare  la  presentazione  in data diversa da quella indicata al
precedente  comma  2  di concorrenti in servizio presso reparti/enti,
motivata   da   esigenze   organizzative/addestrative   dagli  stessi
tempestivamente rappresentate a mezzo comando di appartenenza.
    4.    I   concorrenti   dovranno   consegnare,   all'atto   della
presentazione   al   Centro   aeromedico  per  l'effettuazione  degli
accertamenti sanitari i seguenti documenti:
      certificato,  in  originale  o in copia conforme, rilasciato da
una   struttura   sanitaria   pubblica,  anche  militare,  o  privata
convenzionata  attestante  la  recente  effettuazione  (non oltre tre
mesi)  dell'accertamento  per tutti i markers dell'epatite B e C, sia
antigenici   sia  anticorpali.  La  mancata  presentazione  di  detto
certificato  determinera'  la  non  ammissione  del  concorrente agli
accertamenti sanitari;
      certificato,  in originale o in copia conforme, di idoneita' ad
attivita'  sportiva  agonistica per l'atletica leggera e per il nuoto
in  corso  di  validita',  rilasciato  da  medici  appartenenti  alla
Federazione  medico  sportiva  italiana ovvero da strutture sanitarie
pubbliche  o  private  convenzionate che esercitano in tali ambiti in
qualita'   di  medici  specializzati  in  medicina  dello  sport.  Il
documento  dovra'  avere  una  data  di  rilascio  non antecedente al
15 ottobre   2005   ovvero   dovra'  essere  valido  almeno  fino  al
31 dicembre  2005.  La  mancata  presentazione  di  detto certificato
determinera'  la  non  ammissione  del  concorrente agli accertamenti
sanitari;
      referto  ed  esame  ecocardiogramma  color  doppler  effettuato
presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o private
convenzionate  entro  i  sei  mesi  precedenti  la  data della visita
medica. La mancata presentazione di detta documentazione determinera'
la non ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari;
      esami  radiografici  del  torace  e della colonna in toto sotto
carico  con  reticolo, colonna lombo sacrale in proiezione laterale e
relativi  referti,  effettuati  presso strutture sanitarie pubbliche,
anche  militari,  o private convenzionate entro i sei mesi precedenti
la  data  della  visita  medica.  La  mancata  presentazione di detta
documentazione  determinera'  la  non ammissione del concorrente agli
accertamenti sanitari;
      tracciato  elettroencefalografico eseguito presso una struttura
sanitaria  pubblica,  anche militare, o privata convenzionata, avente
le seguenti caratteristiche:
        velocita' di scorrimento 30 mm./sec.;
        costante di tempo 0,3 microvolts/secondo;
        filtro 70 hertz piu' filtro di rete;
        prove di attivazione complete (S.L.I. iperpnea);
        tracciato      da      effettuare     sulle     longitudinali
(esterne-interne), trasversali (anteriori-posteriori).
    La  mancata presentazione di detta documentazione determinera' la
non ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari;
      referto,  in  originale o in copia conforme, attestante l'esito
del  test  di gravidanza non anteriore ai cinque giorni dalla data di
presentazione,  che escluda la sussistenza di detto stato (solo se di
sesso  femminile).  In  caso di positivita' del test di gravidanza la
commissione  non  potra'  in  nessun caso procedere agli accertamenti
previsti  e  dovra'  astenersi  dalla pronuncia del giudizio, a mente
dell'art.  3,  comma 2, del gia' citato decreto ministeriale 4 aprile
2000,  n. 114,  secondo  il  quale lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo  impedimento  all'accertamento  dell'idoneita' al servizio
militare.   La   mancata   presentazione   di   detta  documentazione
determinera'  la  non  ammissione della concorrente agli accertamenti
sanitari;
      ecografia pelvica (solo se di sesso femminile);
      dichiarazione,   in   carta  semplice,  di  consenso  informato
all'esecuzione  del  protocollo  diagnostico, conforme all'allegato D
che  costituisce  parte integrante del presente decreto, sottoscritto
da  entrambi  i  genitori  o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva  potesta'  o,  in  mancanza  di essi, dal tutore (solo se
ancora  minorenni alla data di presentazione presso il Centro per gli
accertamenti  sanitari).  La mancata presentazione di detto documento
determinera'   la  non  ammissione  del  concorrente  minorenne  agli
accertamenti sanitari.
    5. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni   del   soggetto  al  momento  della  visita,  secondo  il
protocollo  diagnostico  previsto  nel  gia'  citato  allegato  D  al
presente decreto.
    6.   La   commissione,  seduta  stante,  comunichera'  a  ciascun
concorrente  l'esito  degli accertamenti sanitari, sottoponendogli il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
      «idoneo  agli  accertamenti  sanitari  quale  allievo ufficiale
pilota di complemento»;
      «non  idoneo agli accertamenti sanitari quale allievo ufficiale
pilota di complemento», con indicazione del motivo.
    Il  giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo.
Pertanto,  i  concorrenti  giudicati «non idonei» saranno esclusi dal
concorso.
    7.  I  concorrenti  giudicati  «non  idonei»  potranno, tuttavia,
inviare  con lettera raccomandata all'Accademia aeronautica - Ufficio
concorsi,  via  San  Gennaro  Agnano n. 30 - 80078 Pozzuoli (Napoli),
improrogabilmente entro il decimo giorno calendariale successivo alla
data  degli  accertamenti  sanitari,  specifica istanza, corredata di
idonea  documentazione  rilasciata  da struttura sanitaria pubblica o
privata  convenzionata,  relativamente  a  tutte  le  cause che hanno
determinato  il  giudizio  di  non  idoneita',  allo  scopo di essere
sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari. Dette istanze dovranno
essere  anticipate  alla  predetta  Accademia aeronautica a mezzo fax
(081/7355083).
    Non  saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione  ovvero  spedite  oltre  il  termine  perentorio sopra
indicato.
    In  caso  di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno
dalla   Accademia   aeronautica   -  Ufficio  concorsi,  la  relativa
comunicazione.
    In  caso  di  mancato  accoglimento  dell'istanza,  o  di mancata
presentazione    alla   visita   per   gli   ulteriori   accertamenti
eventualmente    disposta,    invece,   i   concorrenti   riceveranno
comunicazione  che  il giudizio di non idoneita' riportato al termine
degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato.
    8. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui al
precedente  comma  7,  in  caso  di  accoglimento dell'istanza, sara'
espresso  dalla  commissione  di  cui  al precedente art. 6, comma 1,
lettera  c),  a  seguito di valutazione della documentazione allegata
all'istanza  di ulteriori accertamenti, ovvero, qualora necessario, a
seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti.
    Il   giudizio   espresso  da  detta  commissione  e'  definitivo.
Pertanto,  i  concorrenti  giudicati non idonei anche a seguito della
valutazione   sanitaria   o  degli  ulteriori  accertamenti  sanitari
disposti,  nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, saranno
esclusi dal concorso.