Art. 2.

                       Requisiti di ammissione

    Per  l'ammissione  alla  selezione  pubblica di cui all'art. 1 e'
richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
      1) eta' non inferiore agli anni diciotto;
      2)  cittadinanza  italiana,  ovvero  quella  di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
      3) idoneita' fisica all'impiego;
      4) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
      5) godimento dei diritti civili e politici;
      6)  non  aver  riportato  condanne  penali incompatibili con lo
status di pubblico dipendente;
      7)  di  non  essere  stati  licenziati, destituiti o dispensati
dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente
insufficiente  rendimento,  ne'  dichiarati decaduti da altro impiego
statale  per  aver  conseguito  l'impiego  mediante  la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
      8) buona conoscenza, scritta e parlata, della lingua inglese;
      9) conoscenza dei programmi informatici di base e di internet;
      10) possesso di ambedue i seguenti titoli di studio:
        10.1. laurea:
        10.1.a)  diploma  di  laurea  in  giurisprudenza,  in scienze
politiche,  o  lauree  equipollenti conseguito presso una Universita'
della   Repubblica  italiana  o  presso  un  Istituto  di  istruzione
universitaria  equiparato, rilasciato secondo l'ordinamento didattico
vigente  prima  del  suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma
95,  della  legge  15 maggio  1997,  n. 127  e delle sue disposizioni
attuative;
        10.1.b)  oppure  laurea  specialistica, conseguita presso una
Universita'  della  Repubblica  italiana  o  presso  un  Istituto  di
istruzione   universitario  equiparato,  appartenente  ad  una  delle
seguenti classi di laurea, previste dal decreto interministeriale del
6 febbraio 2004:
          classe   delle   lauree  specialistiche  in  giurisprudenza
(22/S);
          classe   delle   lauree  specialistiche  in  scienze  delle
pubbliche amministrazioni (71/S);
          classe delle lauree specialistiche in scienza dell'economia
(64/S);
          classe  delle  lauree  specialistiche  in teoria e tecniche
della normazione e dell'informazione giuridica (102/S);
          classe    delle    lauree    specialistiche    in   scienze
economico-aziendali (84/S);
          classe   delle   lauree  specialistiche  in  scienza  della
politica (70/S);
        10.2.  Corso  post-laurea  della  durata  di  almeno  un anno
accademico   nelle  discipline  di  cui  al  punto  10.1,  ovvero  in
alternativa  il  corso  di  specializzazione  in  commercio  estero -
COR.C.E.  della  durata di almeno sei mesi, riservato a laureati, con
certificazione  finale  dell'esito positivo, ovvero la seconda laurea
tra quelle indicate al punto 10.1.
    Sono,  altresi',  ammessi  i  candidati che abbiano conseguito un
titolo   di   studio  all'estero  riconosciuto,  secondo  le  vigenti
disposizioni, equipollente ad una delle lauree sopra indicate ai fini
della  partecipazione  ai pubblici concorsi. Sara' cura dei candidati
utilmente  classificati nella graduatoria generale di merito produrre
il provvedimento da cui risulti la suddetta equipollenza.
    Ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  n. 174/1994,  i  cittadini  degli Stati membri dell'Unione
europea  devono  possedere,  ai  fini  dell'accesso  ai  posti  della
pubblica amministrazione, anche i seguenti requisiti:
      a) godere  dei  diritti  civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
      c) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
    Tutti   i   requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  dai
candidati   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
    Resta  ferma  la  facolta'  per l'Amministrazione di disporre, in
qualsiasi   momento,  anche  successivamente  all'espletamento  della
selezione,  cui  pertanto  i  candidati  vengono ammessi con riserva,
l'esclusione  dalla selezione con motivato provvedimento, per difetto
dei   prescritti   requisiti,  per  inosservanza  delle  disposizioni
relative  all'esatta compilazione della domanda di ammissione e/o per
l'inoltro   della  stessa  domanda  oltre  il  termine  previsto  dal
successivo art. 3.