Art. 5.

                            Preselezione

    La  Commissione  esaminatrice  di  cui  all'art. 4 effettuera' la
preselezione  dei  candidati  sulla  base  dei titoli, dichiarati dai
medesimi  nella  domanda ed appositamente autocertificati. A tal fine
formulera'  un'apposita  graduatoria,  sommando  i punteggi derivanti
dalla valutazione delle seguenti due categorie di titoli:
      a) titoli di studio previsti dall'art. 2, fino ad un massimo di
6 punti; come appresso specificato:
        a.1)  massimo  punti  quattro  in  relazione  alla  votazione
riportata   nel   conseguimento   del   titolo   di  studio  previsto
dall'art. 2, punto 10.1, espressa in centodecimi o in centesimi;
        a.2)  massimo punti due in relazione alla votazione riportata
nel  conseguimento  del  titolo di studio previsto dall'art. 2, punto
10.2, oppure nel conseguimento della seconda laurea.
      b) precedenti   esperienze   professionali,   anche   a   tempo
determinato,  maturate successivamente al conseguimento della laurea,
con  le  amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del
decreto   legislativo   del   30 marzo   2001,  n. 165  od  organismi
internazionali,   enti  pubblici,  societa'  pubbliche  operanti  nel
settore   dell'internazionalizzazione,   purche'   non  concluse  per
demerito, fino ad un massimo di 4 punti.
    Saranno  ammessi  a  sostenere  la  prova  selettiva un numero di
candidati  pari  al  quintuplo  del  numero  dei posti individuati al
precedente  art. 1  del  presente  avviso.  Il  numero  dei candidati
ammessi   potra'   essere   superiore  solo  nel  caso  di  candidati
classificatisi ex aequo all'ultimo posto utile.
    Le  dichiarazioni  mendaci  o  false  sono  punibili ai sensi del
codice   penale   e,   nei   casi   piu'  gravi,  possono  comportare
l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici,  ferma restando la
decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.