Art. 5. Preselezione La Commissione esaminatrice di cui all'art. 4 effettuera' la preselezione dei candidati sulla base dei titoli, dichiarati dai medesimi nella domanda ed appositamente autocertificati. A tal fine formulera' un'apposita graduatoria, sommando i punteggi derivanti dalla valutazione delle seguenti due categorie di titoli: a) titoli di studio previsti dall'art. 2, fino ad un massimo di 6 punti; come appresso specificato: a.1) massimo punti quattro in relazione alla votazione riportata nel conseguimento del titolo di studio previsto dall'art. 2, punto 10.1, espressa in centodecimi o in centesimi; a.2) massimo punti due in relazione alla votazione riportata nel conseguimento del titolo di studio previsto dall'art. 2, punto 10.2, oppure nel conseguimento della seconda laurea. b) precedenti esperienze professionali, anche a tempo determinato, maturate successivamente al conseguimento della laurea, con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 od organismi internazionali, enti pubblici, societa' pubbliche operanti nel settore dell'internazionalizzazione, purche' non concluse per demerito, fino ad un massimo di 4 punti. Saranno ammessi a sostenere la prova selettiva un numero di candidati pari al quintuplo del numero dei posti individuati al precedente art. 1 del presente avviso. Il numero dei candidati ammessi potra' essere superiore solo nel caso di candidati classificatisi ex aequo all'ultimo posto utile. Le dichiarazioni mendaci o false sono punibili ai sensi del codice penale e, nei casi piu' gravi, possono comportare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.