Art. 5.

                            Preselezione

    L'Amministrazione effettuera' la preselezione dei candidati sulla
base   dei   titoli,   dichiarati   dai  medesimi  nella  domanda  ed
appositamente  autocertificati.  A  tal  fine  formulera' un'apposita
graduatoria,  sommando  i  punteggi derivanti dalla valutazione delle
seguenti due categorie di titoli:
      a) titoli di studio previsti dall'art. 2, fino ad un massimo di
4  punti, in relazione alla votazione del titolo di studio richiesto,
espressa   in  centodecimi  o  in  centesimi,  secondo  quanto  sotto
specificato:
        punti 0: da 66/110 a 72/110 oppure da 60/100 a 62/100,
        punti  0,1: per ogni ulteriore punto di votazione, sino ad un
massimo di punti 3,8, per votazioni pari a 110/110 oppure 100/100;
        punti 0,2: per la lode.
      b) precedenti      esperienze      professionali,      maturate
successivamente al conseguimento della laurea, con le amministrazioni
pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma 2 del decreto legislativo del
30 marzo  2001,  n. 165,  anche  a  tempo  determinato,  od organismi
internazionali,   enti  pubblici,  societa'  pubbliche  operanti  nel
settore   dell'internazionalizzazione,   purche'   non  concluse  per
demerito,  fino  ad  un  massimo  di  6  punti.  A  tal  fine saranno
attribuiti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127, punti 0,50, fino ad
un massimo di punti sei, per ciascun periodo di nove mesi di servizio
a  tempo  indeterminato  o  per  ciascun periodo di novanta giorni di
servizio a tempo determinato.
    Saranno  ammessi  a  sostenere  la  prova  selettiva un numero di
candidati  pari  al  quintuplo  del  numero  dei posti individuati al
precedente  art. 1  del  presente  avviso.  Il  numero  dei candidati
ammessi   potra'   essere   superiore  solo  nel  caso  di  candidati
classificatisi ex aequo all'ultimo posto utile.
    Le  dichiarazioni  mendaci  o  false  sono  punibili ai sensi del
codice   penale   e,   nei   casi   piu'  gravi,  possono  comportare
l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici,  ferma restando la
decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.