Art. 5. Preselezione L'Amministrazione effettuera' la preselezione dei candidati sulla base dei titoli, dichiarati dai medesimi nella domanda ed appositamente autocertificati. A tal fine formulera' un'apposita graduatoria, sommando i punteggi derivanti dalla valutazione delle seguenti due categorie di titoli: a) titoli di studio previsti dall'art. 2, fino ad un massimo di 4 punti, in relazione alla votazione del titolo di studio richiesto, espressa in centodecimi o in centesimi, secondo quanto sotto specificato: punti 0: da 66/110 a 72/110 oppure da 60/100 a 62/100, punti 0,1: per ogni ulteriore punto di votazione, sino ad un massimo di punti 3,8, per votazioni pari a 110/110 oppure 100/100; punti 0,2: per la lode. b) precedenti esperienze professionali, maturate successivamente al conseguimento della laurea, con le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, anche a tempo determinato, od organismi internazionali, enti pubblici, societa' pubbliche operanti nel settore dell'internazionalizzazione, purche' non concluse per demerito, fino ad un massimo di 6 punti. A tal fine saranno attribuiti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127, punti 0,50, fino ad un massimo di punti sei, per ciascun periodo di nove mesi di servizio a tempo indeterminato o per ciascun periodo di novanta giorni di servizio a tempo determinato. Saranno ammessi a sostenere la prova selettiva un numero di candidati pari al quintuplo del numero dei posti individuati al precedente art. 1 del presente avviso. Il numero dei candidati ammessi potra' essere superiore solo nel caso di candidati classificatisi ex aequo all'ultimo posto utile. Le dichiarazioni mendaci o false sono punibili ai sensi del codice penale e, nei casi piu' gravi, possono comportare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.